“Non ne so nulla”, dice Silvio Berlusconi nel tardo pomeriggio lasciando Palazzo Grazioli. Per quanto il premier dica di non sapere nulla della prescrizione breve, una proposta di legge presentata oggi dal deputato del Pdl Luigi Vitali, e per quanto Niccolò Ghedini abbia delegittimato l’iniziativa di Vitali dicendo che non era concordata, la maggioranza tenterà di estrapolare alcuni passaggi dalla proposta di legge e inserirli sotto forma di emendamenti al ddl sul processo breve.  E i passaggi utili al Cavaliere potrebbero essere molti.

Vitali del resto non è al suo esordio sul terreno delle leggi ad personam. E’ lo stesso deputato che nel 2005 modificò la legge Cirielli che prevedeva cambiamenti al Codice penale in maniera talmente a favore del premier, e con conseguenze così devastanti sulla macchina già ingolfata della giustizia, che persino il primo firmatario, il senatore Edmondo Cirielli, si dissociò, sconfessò la legge e chiese che non venisse più chiamata con il suo nome. La legge fu approvata il 5 dicembre 2005 e cambiò il Codice penale in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione. In particolare, diminuiscono i termini di prescrizione ed aumentano le pene per i recidivi e per i delitti di associazione mafiosa ed usura.

Quella di Vitali è “una proposta sconcertante”, secondo Donatella Ferranti, capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera. “Priva di ogni logica, con intenti punitivi e intimidatori nei confronti della magistratura e costruita per risolvere i problemi giudiziari di Berlusconi, a partire dal caso Ruby i cui atti potrebbero essere resi nulli d’un colpo”, ha aggiunto.

Ma cosa prevede la proposta di Vitali? Pena ridotta per incensurati e soggetti con età superiore ai 65 anni, con effetti sulla prescrizione; allargamento dei reati di competenza della Corte d’Assise, compresi quelli che vedono coinvolti magistrati; aggravante per l’abuso d’ufficio commesso sempre dai magistrati. Sono alcuni dei contenuti  della proposta che vuole modificare i codici penale e di procedura penale, dando attuazione ai principi del giusto processo fissati dall’articolo 111 della Costituzione. “Un restyling e una sintesi di norme già elaborate nelle precedenti legislature, per rendere effettivo il giusto processo”, ha spiegato Vitali, in attesa della stesura definitiva del testo.

La proposta prevede di modificare il codice penale in modo che il giudice diminuisca “sempre la pena quando l’imputato è incensurato o ha superato il sessantacinquesimo anno di età”. In questo caso “il giudice deve applicare le circostanze attenuanti e considerarle prevalenti rispetto alle eventuali circostanze aggravanti, ogniqualvolta per effetto della diminuzione di pena il reato risulti estinto per prescrizione”. Inoltre “il giudice anche nella fase delle indagini preliminari, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere”. Ma non è questa l’unica novità proposta da Vitali.

La norma è infatti è parte di un testo di 44 articoli, concepito, si spiega nella relazione introduttiva, per “dare piena attuazione ai principi del giusto processo recepiti nell’articolo 111 della Costituzione”. Inoltre si vuole “restituire al processo penale la sua fisiologica funzione”, puntando alla “deflazione del carico giudiziario che nel corso degli ultimi anni ha assunto proporzioni enormi anche a causa dell’eccessiva proliferazione dei procedimenti”. Perciò “occorre, in definitiva, ricondurre alla normalità il carico giudiziario, anche impedendo la celebrazione di quella grande mole di processi che appaiono ormai superflui, in quanto concernenti reati in relazione ai quali – a cagione del lungo tempo trascorso dalla loro ipotizzata commissione – è ormai maturata la prescrizione”.

La proposta di legge interviene così su vari versanti. Si chiede ad esempio di allargare le competenze della Corte d’Assise, per “rinvigorire i principi stabiliti dagli articoli 101 (la giustizia è amministrata in nome del popolo) e 102, terzo comma, della Costituzione (la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia)”. Così a questo organo vengono attribuiti i giudizi sui delitti “contro la pubblica amministrazione” e su quelli “in cui sono coinvolti, a vario titolo, magistrati”, perché “la violazione della legge da parte di un soggetto il quale, istituzionalmente, dovrebbe essere garante della legalità, rappresenta un fatto di eccezionale gravità e di enorme disvalore”. Quando invece il magistrato si trova nella condizione di parte offesa o danneggiata, “la competenza della corte popolare si giustifica con l’esigenza di dissipare qualsiasi sospetto di agevolazione corporativistica, che potrebbe derivare dalla decisione emessa da un giudice nei confronti di un suo collega”. E sempre in tema di magistrati, è previsto “un trattamento sanzionatorio più rigoroso dell’abuso d’ufficio commesso da un magistrato, in sintonia con l’indirizzo legislativo che introdusse la corruzione in atti giudiziari”, per “punire più severamente i fatti delittuosi che offendono l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, quando siano commessi da soggetti appartenenti all’ordine giudiziario”.

Tra le altre proposte, la ridefinzione delle cause di astensione e ricusazione del giudice e l’inserimento del legittimo sospetto tra i casi di rimessione. Si chiede poi di rafforzare i diritti della difesa, prevedendo “l’estensione della durata dei termini per la difesa; il conferimento al giudice per le indagini preliminari di nuovi poteri di garanzia e controllo sull’operato del pubblico ministero; l’attribuzione al giudice dell’udienza preliminare del potere di verificare l’effettiva completezza del fascicolo contenente gli atti investigativi; l’inutilizzabilità nel corso dell’udienza preliminare degli atti della cosiddetta indagine supplettiva, cioè, di quella indagine compiuta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima della comunicazione della data dell’udienza preliminare”.

Per fare poi in modo che “le lungaggini del processo non arrechino ulteriori ed ingiustificati danni all’imputato e non ledano l’effettività dell’accertamento penale e della stessa pena irrogata”, è prevista “la fissazione del dies a quo delle indagini al momento in cui il nome dell’indagato è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e non come avviene attualmente al momento in cui il predetto nome è iscritto nel registro delle notizie di reato”, per evitare così di “allungare i termini di durata delle indagini”. Infine, viene ipotizzato che prima che sia disposta una misura di custodia cautelare, il giudice debba valutare, “in contraddittorio con l’indiziato, gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero ha richiesto la privazione della libertà personale” e si amplia la soglia di applicazione del patteggiamento portandola sino al limite dei cinque anni di detenzione.

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