A seguito delle richieste di diversi docenti e genitori che lamentavano il problema, pubblico gli strumenti cui far ricorso contro l’uso invalso di utilizzare gli insegnanti in compresenza e gli insegnanti di sostegno per supplenze in altre classi e per rispondere agli argomentii più frequentemente usati dai dirigenti scolastici per giustificarsi.

Lede il diritto allo studio degli allievi l’abitudine di usare gli insegnanti di sostegno o insegnanti in compresenza per supplenze. Abitudine non nuova (ma sempre più diffusa a seguito dei tagli al personale docente) che dovrebbe trovare la protesta compatta di genitori e docenti.

Per risparmiare sui costi delle supplenze, infatti, molti dirigenti scolastici dispongono sostituzioni con personale già impegnato su altre classi in contemporanea con colleghi, con danno per i ragazzi a cui viene sottratto il docente (che sia di sostegno o di laboratorio) e per quelli destinatari della supplenza, che per vari giorni si ritrovano insegnanti di altre classi e di materie qualsiasi e quindi non competenti a svolgere il programma previsto in quelle ore.

A giustificazione di tale scelta i dirigenti scolastici adducono la carenza di fondi e l’impossibilità di nominare supplenti temporanei per assenze dei docenti non superiori a 5 giorni per la scuola primaria e a 15 per la scuola secondaria. Inoltre sostengono che per i docenti l’obbligo della vigilanza sugli allievi sia prioritario rispetto alle altre mansioni.

Va tenuto conto che, secondo gli articoli 5 e 6 del Contratto dei docenti (CCNL 2007), per gli insegnanti elementari e della scuola dell’infanzia per i quali non risulti raggiunto l’impegno orario contrattuale, il Consiglio d’Istituto o di circolo può programmare attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con problemi e solo in mancanza, “tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio“.

Sempre per il contratto, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, “i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi (…) nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche“.

Nel primo caso, quindi, si può impegnare il docente in compresenza nella sostituzione di colleghi assenti soltanto qualora non siano stati previsti dall’organo collegiale competente la programmazione delle compresenze o altro utilizzo del docente, nel secondo caso, non è previsto l’impegno di docenti in compresenza, visto che la programmazione della compresenza è stabilita a priori per tutte le scuole della stessa tipologia e visto che nel contratto summenzionato si parla soltanto di docenti che hanno le cosiddette ‘ore a disposizione’.

Quanto all’obbligo prioritario della vigilanza, questo riguarda sì il docente, ma nella classe in cui è impegnato, ovvero occorre dare la precedenza alla sicurezza dei propri allievi rispetto alle altre attività inerenti l’insegnamento, come la lezione o l’interrogazione. Se, ad esempio, la classe agisce in modo turbolento con rischi per l’integrità fisica di qualche allievo, l’insegnante deve interrompere le altre attività ed essere vigile o agire per evitare incidenti.

L’obbligo prioritario della vigilanza riguarda invece i dirigenti scolastici e viene assolto provvedendo ad una organizzazione adeguata della sorveglianza nell’Istituto, quindi, ad es.,  organizzando agli intervalli turni di docenti in tutti gli ambienti scolastici e provvedendo alle sostituzioni dei docenti assenti.

Tuttavia, per tali sostituzioni la Corte dei Conti (Sent. 59/2004 Sez. III Centrale d’Appello) ha stabilito che è legittimo conferire supplenze anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla Finanziaria (oltre 5 giorni per la primaria e oltre 15 per la secondaria), mentre la nota MIUR n° 3545/2009 conferma la possibilità di conferire supplenze brevi anche in caso di esaurimento dei fondi appositi.

Chiarisce ogni dubbio la nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 novembre 2010, che ribadisce l’obbligo di “provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata” ed “in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.(…) Nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria”.

La nota richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. I casi che giustificano deroghe riguardano le assenze improvvise dei docenti in mancanza di colleghi a disposizione e prima che possa essere disposta la supplenza temporanea.

Ai docenti chiamati a sostituire un collega assente nelle condizioni di cui sopra si raccomanda in ogni caso di chiedere sempre l’ordine di servizio, che consente di rispondere alle proteste di studenti e genitori, di documentare la frequenza con cui la presidenza fa ricorso a tale utilizzo che dovrebbe essere eccezionale e di evitare scuse come quelle addotte da qualche dirigente scolastico secondo cui i docenti della sua scuola aderivano volontariamente alle supplenze cui in realtà erano stati comandati dalla dirigenza.

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