Nei concorsi pubblici non è necessario leggere gli elaborati. Parola di Consiglio di Stato. Sembra paradossale, ma è quello che, in sostanza, ha deciso il supremo giudice amministrativo con sentenza 3 agosto 2010 n. 5165. Il provvedimento ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale già affermato in precedenza che sostiene che il giudizio della commissione di un esame è sufficiente e ben motivato anche se viene indicato il solo voto numerico. Insomma, meriti 4 perché meriti 4, e non devo né esprimere una motivazione analitica, né tracciare segni grafici che evidenzino quali sono gli errori.

Ma il Consiglio di Stato questa volta è andato oltre, affermando che “per quanto riguarda le censure che si rivolgono alla stringatezza dei tempi di correzione, va rimarcato come la giurisprudenza ha sostenuto, da un lato, l’infondatezza della censura in quanto si tratta di vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 1998 n. 829); dall’altro, e con affermazioni ancora più radicali, l’inammissibilità della censura stessa, in quanto prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l’assenza di alcuna prova o indizio dell’asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove della parte ricorrente, risultando dai verbali solo l’indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4165)”. In sostanza il compito può essere corretto anche in pochi minuti o pochi secondi, e, quindi, non essere (integralmente) letto. Ma la correzione (che, come visto, non deve essere motivata) va comunque bene.

Ricapitolando, tu sei somaro, anche se io non ho letto il tuo compito (per intero) e non ti dico neanche il perché.

In un momento storico come questo, che vive le conseguenze della fuga dei cervelli dal nostro Paese ed il dramma dei concorsi truccati, spartiti, lottizzati, ai vari amici, colleghi di partito, parenti, amanti, frammassoni e quant’altro, mancava proprio quest’ultima conferma giurisprudenziale ad affermare il principio dell’assoluto arbitrio delle commissioni di esame, rendendo difficile o impossibile, di fatto, anche la contestazione dei comportamenti criminali che spesso le cronache ci hanno segnalato essere presenti nelle varie concorsopoli italiane.

Considerato anche che al giudice amministrativo (che è il giudice deputato a giudicare sui concorsi pubblici) è preclusa per legge ogni valutazione di merito (cioè sul contenuto del compito) viene da chiedersi come possa il cittadino tutelarsi dagli abusi commessi nelle prove dei concorsi pubblici. A ciò va aggiunto che, ormai, promuovere un giudizio innanzi al TAR/Consiglio di Stato, oltre ad essere una spesa difficilmente sostenibile, è anche un atto di coraggio: il clima di intimidazione che si respira in molte amministrazioni (basta rammentare le molte testimonianze in tal senso che provengono dall’ambiente universitario) spinge a non protestare nemmeno, per paura di ritorsioni o di preclusioni di carriera. Di qui un vero e proprio sistema omertoso, nel quale quella che può senza mezzi termini definirsi come una forma di “delinquenza concorsuale” cresce a dismisura.

Un’ultima curiosità: l’estensore della sentenza è un consigliere di Stato le cui prove di concorso che lo hanno visto vincitore sono state corrette (insieme a quelle di altri concorrenti) in tre ore e 10 minuti, per un totale di circa 700 pagine, per una media 3-4 pagine a minuto … senza contare eventuali pause per la toilette o per il caffè, ovviamente!

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