Il Decreto della Sezione per i reati ministeriali del Tribunale di Catania, che ha chiesto al Senato di procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per i noti fatti della nave Diciotti, è molto ben costruito e argomentato. Vediamone alcuni aspetti.

Un passaggio chiave di tale Decreto è il seguente: “l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare“. La Corte afferma in tal modo una precisa gerarchia dei valori e delle fonti, sostenendo che le convenzioni in materia cui l’Italia ha aderito (Unclos, Solas, Sar) costituiscono un limite alla legislazione ordinaria.

Il reato ascritto a Salvini, in tale quadro, è consistito nell’aver “abusato delle funzioni amministrative attribuitegli nell’ambito dell’iter procedurale per la determinazione del place of safety (Pos), ponendo arbitrariamente il proprio veto all’indicazione del Pos da parte del competente Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione, quale atto amministrativo propedeutico e necessario per autorizzare lo sbarco, così determinando la forzosa permanenza dei migranti a bordo dell’unità navale ‘U. Diciotti’, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile e al di fuori dei casi consentiti dalla legge”.

Secondo il Decreto, Salvini ha agito consapevolmente contro la legge per conseguire un risultato di carattere politico, consistente nella pressione da esercitare sugli altri Stati europei per agevolare la redistribuzione dei migranti. Ma, sempre a detta del Decreto, “il ministro ha agito al di fuori delle finalità proprie dell’esercizio del potere conferitogli dalla legge, in quanto le scelte politiche o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati di garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco dei migranti in un luogo sicuro”.

Pur essendo determinata dalle motivazioni politiche appena rilevate, la condotta di Salvini non può peraltro essere fatta rientrare nella fattispecie degli atti politici, dato che si tratta invece di “un atto amministrativo che, perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a quelle prescritte dalla normativa di riferimento, ha determinato plurime violazioni di norme internazionali e nazionali, che hanno comportato l’intrinseca illegittimità dell’atto amministrativo” in questione.

E veniamo alle ulteriori fasi del procedimento. I compiti della giunta per le autorizzazioni a procedere sono delineati com’è noto dall’art. 9, par. 2 della legge costituzionale 1/1989. Tale giunta riferisce alla Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati. La Camera competente nel caso di Salvini è il Senato, per effetto dell’art. 5 della stessa legge che ne prescrive la competenza per i ministri che non sono parlamentari e dato che non vi sono, al momento, altri soggetti inquisiti oltre allo stesso Salvini.

La procedura di fronte alla Camera competente e il contenuto del giudizio che essa deve formulare sono affermati dal successivo paragrafo 3 dell’art. 9 della legge in questione: “L’assemblea si riunisce entro 60 giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”.

Se il Senato ravvisasse un interesse di questo genere, e decidesse su tale base di negare l’autorizzazione a procedere per Salvini, porrebbe in essere una scelta estremamente grave, dato che come è stato osservato da Mario Cicala lo “Stato è uno, se trattenere per un certo tempo su navi i migranti è ingiustificabile sequestro di persona, e tale viene qualificato, anche solo come ipotesi accusatoria, dagli organi giudiziari dello Stato, non è concepibile che invece gli organi amministrativi e politici del medesimo Stato seguano un’altra linea e quindi attuino o tentino di attuare una prassi che la magistratura qualifica come criminosa”.

Dal canto suo Valerio Onida, in un recente intervento pubblicato dal Corriere della Sera, ha affermato che “non sarebbe pensabile che la ‘preminenza’ dell’interesse dello Stato o dell’interesse pubblico valga quando siano compromessi interessi di ‘valore costituzionale superiore’ come la vita o l’incolumità delle persone”.

Considerazioni condivisibili. La scelta, rimessa agli organi parlamentari competenti, è ovviamente di natura politica. Ma prima ancora che la sorte di Salvini, politico abile e astuto che sta diventando il principale referente dei poteri forti nel nostro Paese, riguarda la natura e la qualità dello Stato di diritto in cui viviamo.

Votando contro l’autorizzazione a procedere, determinate forze politiche – in particolare i Cinquestelle – non solo decreterebbero il proprio suicidio politico (che per merito della folle politica di Di Maio, l’Occhetto dei Cinquestelle, è già in corso come dimostrano i dati abruzzesi), ma darebbero anche un colpo di piccone allo Stato di diritto, e in particolare ai principi di sindacabilità dell’azione amministrativa, di inviolabilità dei diritti fondamentali, di sacralità delle convenzioni internazionali, e ad altri ancora che ne costituiscono principi basilari. Ci pensino quindi bene.

SALVIMAIO

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