L’iter seguito in Italia per decretare la decadenza di Silvio Berlusconi da parlamentare è in linea con le condizioni minime di tutela dei diritti umani. È un parere tutt’altro che positivo per l’ex premier quello arrivato oggi alla corte europea dei diritti umani. A Strasburgo, infatti, procede l’iter in vista del 22 novembre, giorno in cui è fissata l’udienza per discutere del ricorso di Berlusconi contro la legge Severino. Un caso delicato, approfondito dall’inchiesta pubblicata nel numero di Fq Millennium in edicola, e per il quale i giudici europei avevano chiesto un parere alla Commissione di Venezia, organo d’esperti costituzionalisti del Consiglio d’Europa.

Dalla lettura delle dieci pagine del documento – che si basa sullo studio delle normative esistenti in 62 Paesi ed elenca i criteri da rispettare in questo tipo di procedure – emergerebbe che l’iter seguito in Italia sarebbe sostanzialmente in linea con le condizioni minime indicate dalla Commissione di Venezia. Va sottolineano che il parere della Commissione di Venezia, definito in gergo amicus curiae, non ha l’obiettivo di schierarsi a favore o contro una delle parti in causa, ma di fornire informazioni utili ai giudici per valutare il caso.

Il diritto del parlamentare a presentare i propri argomenti, a comparire in persona davanti al Parlamento e a essere assistito da un legale. La tenuta di un’audizione pubblica, e il carattere pubblico della decisione sulla decadenza del mandato. Questi sono secondo la Commissione di Venezia i requisiti procedurali che devono essere garantiti negli stati in cui la decadenza del mandato parlamentare non è automatica, ma richiede una decisione del Parlamento perché divenga effettiva.

Secondo la Commissione questi criteri associati a “una composizione pluralistica della commissione parlamentare chiamata a decidere, e al fatto che questa sia un organo permanente del Parlamento, prevengono il rischio che il potere discrezionale del Parlamento si trasformi in abuso politico”, cioè che si decida la fine di un mandato in assenza delle condizioni legali necessarie. Nel documento si evidenzia anche che il potere discrezionale del Parlamento italiano (e di quello della Lituania) di decidere contro la decadenza di un mandato anche quando tutte le condizioni legali per farlo sono presenti non richiede l’introduzione di “altre salvaguardie“.

L’organo del Consiglio d’Europa fa esplicito riferimento al caso di Augusto Minzolini: la Giunta per le elezioni e l’immunità parlamentare del Senato aveva raccomandato il 28 luglio 2016 di porre fine al suo mandato ma Palazzo Madama ha votato contro questa decisione il 16 marzo 2017. “Potere discrezionale tuttavia non significa potere arbitrario”, scrivono i giuristi della Commissione di Venezia, specificando che mentre “il Parlamento può decidere di non mettere fine a un mandato anche quando tutte le condizioni per farlo sono presenti, sarebbe inammissibile e contrario allo stato di diritto se decidesse la decadenza di un mandato quando non vi sono le condizioni legali per farlo”. E dire che secondo gli stessi legali di Berlusconi, il caso Minzolini doveva essere una carta a favore del loro assistito. Il motivo? “Si tratta di fatti identici trattati in maniera diversa.  Porteremo questa decisione immediatamente all’attenzione della corte di Strasburgo“, spiegava l’avvocato Niccolò Ghedini.

E invece all’attenzione dei giudici di Strasburgo c’è per il momento il parere della Commissione di Venezia.  “La legalità è il primo elemento dello stato di diritto – scrivono gli esperti – il che implica che le leggi devono essere rispettate da tutti, individui e autorità”, e che quindi “l’esercizio del potere da parte di persone che hanno infranto in modo grave la legge mette a rischio questo principio, che è a sua volta un prerequisito della democrazia, e può quindi mettere in pericolo la natura democratica dello stato”. Fondamentale il passaggio in cui i giuristi della Commissione bocciano l’idea che mettere fine a un mandato parlamentare sia un atto contrario alla volontà del popolo. I votanti di una circoscrizione – spiegano – sono solo una parte dell’intero corpo elettorale dalle cui scelte deriva la composizione del Parlamento.

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