Telecom è stata sanzionata per 300mila euro dall’Antitrust per aver violato una delibera dell’authority del 27 luglio 2016. Il gruppo telefonico, spiega il bollettino dell’autorità garante della concorrenza, ha continuato ad addebitare in un’unica soluzione le rate dovute dagli utenti che chiedevano il recesso in seguito alla modifica unilaterale che aveva portato da 30 a 28 giorni il rinnovo delle offerte di telefonia mobile attive al 2 agosto 2015 e abbinate alla vendita a rate di prodotti. Secondo l’Antitrust si tratta di una pratica commerciale scorretta e per questo l’azienda aveva già avuto 410mila euro di multa.

“Con provvedimento n. 26134 del 27 luglio 2016 notificato in data 5 agosto 2016 – ricorda l’Antitrust nel suo bollettino – l’Autorità ha deliberato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Telecom Italia S.p.A. nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 31 dicembre 2015, consistente nell’aver ridotto il periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni delle offerte di telefonia mobile attive al 2 agosto 2015 abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.), e nella previsione dell’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto e di ulteriori somme – nei soli casi di mobile network portability – a carico di coloro che, a seguito della modifica, hanno esercitato il diritto di recesso, richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive o il passaggio ad un altro operatore”.

Nello specifico, era stata accertata “l’aggressività della condotta in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo, rilevando che la stessa, comportando un aggravio economico per il cliente che non intendesse accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società, integra gli estremi di una coercizione o di un indebito condizionamento, idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore rispetto all’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 70, comma 4, cod. com. elettr., facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Per questo “l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale”.

Ma, in base alle informazioni acquisite dall’Autorità il 20 marzo 2017, “è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato”. E in particolare dell’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a carico di chi chiede il recesso.

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