Cultura

Stefano Rodotà, se il diritto rimane indietro quando si parla d’amore

Ad un mese dalla morte del giurista torna in libreria Diritto d'amore (Laterza), saggio illuminante sull'arretratezza delle leggi italiane nel normare la vita affettiva tra le persone. Autodeterminazione e piena soggettività di donne e coppie dello stesso sesso hanno cambiato, e stanno cambiando, la giurisprudenza anche in Italia. Con grossa fatica del legislatore, la difficoltà della mediazione politica e con un unico faro: la Costituzione

di Davide Turrini

Ci sono Django di Quentin Tarantino e Divorzio all’italiana di Pietro Germi, i riferimenti alle opere e alle parole di Stendhal come al romanzo osteggiato dal Duce, Sambadù amore negro. Nessuno, se non chi l’ha già letto, direbbe che stiamo parlando di un saggio del compianto giurista Stefano Rodotà. Invece ecco Diritto d’amore, testo illuminato e lungimirante, ristampato da Laterza dopo l’uscita nel 2015, a un mese dall’improvvisa morte dell’autore cosentino. Diritto e amore, si chiede Rodotà, sono pronunciabili insieme o appartengono a logiche conflittuali? Lo spunto nasce da una partecipazione del giurista ad una recente edizione del Festival della Filosofia. Così con Diritto d’amore si entra direttamente nella contemporaneità dei diritti civili per capire fino a dove in Italia il sistema del diritto abbia assorbito la quotidianità concettuale e pratica dell’amore. Vuoto e pieno, sembra suggerire il giurista, immutabilità della norma vs. mutabilità dell’essere, sistema delle leggi e sistema della reale vita familiare. Una conciliazione complicata, perennemente in bilico tra arretratezza culturale e modernità statuale.

Rispetto ad una densa analisi storica e politica, filosofica e giurisprudenziale, che somiglia ad uno dei più accattivanti saggi anglosassoni dove la matassa accademica viene districata per amore del lettore, Rodotà pone però fin dall’inizio un punto fermo: la Costituzione. Faro nella nebbia, fonte battesimale, documento unico che disegna i larghi, democratici, onnicomprensivi bordi dell’alveo di un fiume della quotidianità delle persone comuni che diverrà la società italiana dal 1948 ad oggi. E per capire quanto imbalsamato risulti sempre il diritto, paradossalmente ‘l’amore’ della vita professionale e di studi del professore calabrese, Rodotà cita i più grandi e insigni giuristi dei primi del Novecento (Francesco Saverio Nitti, Vittorio Emanuele Orlando) che prendono la parola alla Costituente sull’ipotesi del “matrimonio ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. In loro l’idea “suscita sconcerto e opposizioni”, “la loro radicata cultura giuridica li paralizza, impedisce loro non solo di vedere quale inaccettabile tradizione fosse espressa da quell’articolo, ma addirittura la novità giuridica che essi stessi stavano costruendo”. “La Costituzione infatti”, continua Rodotà, “modificava la gerarchia delle fonti giuridiche, ponendola al di sopra di tutte le altre, sì che non era possibile invocare il Codice contro la Costituzione”. Cruciale quindi negli anni della costituente l’approvazione dell’articolo 3 – “per rimuovere gli ostacoli (…) e rendere concretamente possibile in ogni momento della vita l’eguaglianza” -, come la non accettazione dell’ “indissolubilità del matrimonio” grazie alla spinta della componente femminile tra i deputati comunisti su Togliatti. Da quel momento inizia la trasformazione del diritto sotto le spinte dell’amore. Non è la retorica commerciale di un Federico Moccia che giustifica il ragionare di Rodotà; giurista che invece sente, registra, vive il reale fino al punto da percepirne in profondità senso e direzione naturale. Il diritto non può essere tale se non comprende, capisce, segue, la trasformazione sociale e culturale di un paese. Inutile dire che anche Rodotà si concede lo scippo del paragone con l’estero (la recente sentenza della Corte Suprema statunitense per le coppie omosessuali, ad esempio), ma è un peccato veniale in un ragionare libero e presente, non conservativo.

La Costituzione dispone, non impone. Codici e sentenze devono seguire il cambiamento, altrimenti semplicemente diventano materia, appunto, del sarcasmo di film, libri e consuetudini sociali – il libro ne è pieno. Un diritto elastico, permeabile, verrebbe da dire, che deve necessariamente seguire l’affermarsi dell’ “autodeterminazione” e della “piena soggettività” di donne e coppie omosessuali, soggetti promotori di istanze etiche urgenti che passano attraverso l’istituto obbligatoriamente malleabile del matrimonio ancorato almeno fino agli anni Sessanta/Settanta alla dominanza dell’uomo/marito, del “capofamiglia”, dell’idea di affettività come possesso. Rodotà racconta il susseguirsi di sentenze e modifiche dei codici legislativi del paese proprio nei decenni in cui anche solo moglie e marito conseguono finalmente pari diritti e dignità. Roba che a rileggerla oggi sembra di una ovvietà disarmante, ma che per l’epoca fu un risultato frutto di aspre battaglie socio-culturali. “Il diritto conosce sé stesso, il proprio limite, l’illegittimità di ogni sua pretesa di impadronirsi della vita”, spiega Rodotà, “l’esistenza di uno spazio di non diritto nel quale non può entrare e di cui, se necessario, deve farsi tutore, pronto a scomparire quando le condizioni culturali e sociali del vivere abbiano assunto la loro pienezza. Non un ruolo paternalistico, ma di distanza e rispetto”. Un “diritto mite”, insomma, richiamando una celebre intuizione di Gustavo Zagrebelsky, che accompagna un altro concetto chiave per sviluppare l’ultima parte della trasformazione storica inerente l’affettività tra persone dello stesso sesso e la necessaria richiesta di parificazione normativa: “un diritto consapevole del fatto che il diritto d’amore è un diritto di libertà e non l’esito di una concessione”.

E ci tiene a precisare il giurista che il suo ragionare non indebolisce gerarchia e autorevolezza delle leggi: “Non è un fattore di disordine nell’ordinamento costituito. È l’effetto dell’impossibilità di costringere la vita in schemi che finirebbero con il negarne la ricchezza, e perciò destinati ed essere travolti”. Infine due critiche al sistema e alla situazione italiana che richiamano la mancanza di un approccio efficace sulla “diversità di orientamento sessuale”: una più tecnica di un “faticoso tracciato giurisprudenziale con sentenze che aprono e chiudono spiragli”, quindi di una “disciplina per frammenti (…) che non potrà reggere a lungo”; dall’altro la “difficoltà della mediazione politica di fronte a processi sociali complessi e spesso inediti”, scelta di “mantenimento dello status quo” che non fa altro che “custodire discriminazioni e negare dignità”. Rodotà richiama il “processo di mutamento del diritto, al quale l’Italia vorrebbe sottrarsi” e cita le sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti, del Tribunale Costituzionale spagnolo e portoghese, che risolvono “in sede giurisprudenziale il problema riguardante la generalizzazione dell’accesso al matrimonio”. Di fronte ad un testo così illuminante, largo, esteso, onnicomprensivo, c’è solo il rammarico della mancanza di un approfondimento su un paio di piste da indagare: il tema del diritto d’amore nel confronto con le nuove culture religiose che vanno ad integrarsi nello stato “laico” italiano (l’Islam su tutti); o le oramai inarrestabili forme d’ “amore” verso gli animali.

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