“Elementare Watson” era l’adagio con cui si concludeva una delle serie più fortunate di romanzi gialli della storia della letteratura mondiale. Ed elementare sarebbe dire che il diritto penale e il diritto processuale penale, cioè le regole attraverso cui si esercita la giustizia, siano, da un lato indicatore di ciò che non si può fare e, nel contempo, di come si accerta se un soggetto ha commesso oppure no un reato. Nella storia dell’evoluzione culturale giuridica la procedura penale è sempre stata identificata come l’introduzione progressiva dei limiti all’autorità statale nell’accertamento.

Basti pensare che nel nostro ordinamento, fino al 1955, l’indagato interrogato non avesse diritto alla presenza di un difensore che lo assistesse. Proprio questa assenza, nel corso dei secoli, era stata individuata come la via attraverso cui estorcere le confessioni dal sospettato. Diversamente, il difensore, dovrebbe garantire che ciò non avvenga. Questo è un banale esempio per sottolineare come il processo penale sia diventato, negli anni, un intreccio di regole sempre maggiormente volto a creare garanzie e limitare i soprusi o, comunque, favorire una decisione la più imparziale e corretta possibile.

Oggi il nostro sistema è certamente all’avanguardia: la Costituzione garantisce la terzietà del giudice, il contraddittorio, il diritto di difesa e, come correlato, il codice di procedura penale prevede il diritto alla prova e alla controprova, il contraddittorio, l’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, l’obbligo per il giudice di motivare anche sul diniego alla prova contraria. Insomma, il processo si è evoluto in modo esponenziale, esattamente come gli antropologi individuano l’evoluzione biologica e genetica.

Il mondo del diritto applicato vive però una contraddizione che, per buona parte, è del tutto nuova. La scienza e la tecnica al servizio della prova, sin dagli anni della criminalistica di fine Ottocento, hanno totalmente assorbito l’indagine tradizionale e “l’effetto Csi” ha messo in crisi tutta l’evoluzione culturale del diritto. Sembra di essere ritornati, per certi versi, all’epoca dell’ordalia, quel giudizio divino che rimetteva a prove fisiche (camminare sui carboni ardenti, ad esempio) la decisione sulla colpevolezza o l’innocenza.

Basta pensare a due vicende a tutti note: il processo per la strage di Erba e quello per l’omicidio di Yara. In entrambe le vicende è stata decisiva la prova del Dna. “Elementare Watson” ancora una volta? Non così “elementare”: infatti “quei” Dna non li ha visti nessuno, ad eccezione dei reparti specializzati che li hanno repertati e analizzati. Nessuno ha potuto valutare il risultato e non è stato possibile, per la difesa, alcun tipo di contro-esame. Se si assume che il Dna è la “targa” genetica e personalissima di ognuno di noi, viene da dire che è del tutto inutile svolgere accertamenti ulteriori.

Il risultato inchioda, punto e basta. Ma va ricordato che la traccia di Dna non individua tutto il codice genetico, ma solo una sua parte; che questa parte va confrontata con quella dell’indagato ed il risultato va sottoposto a valutazione (per non dire che le modalità con cui la traccia è repertata, conservata e giudicata sono determinanti per il risultato). Di più, nella vicenda della strage di Erba, sulla macchina di Olindo Romano, è stato trovato del Dna di una delle vittime nella forma di una macchiolina invisibile ad occhio nudo.

Mai nessuna foto l’ha concretamente mostrata (nei telefilm l’uso delle lampade reagenti almeno fa vedere la presenza della traccia). Come ci è finita sul battitacco dell’automobile del sospettato? E’ stata veramente trasportata in quella posizione dalla scarpa sporca di sangue di Olindo? Stanley Kubrick ha sempre sostenuto che uno dei grandi drammi della giustizia è l’assenza di immagini. Non poter neppure vedere la prova che incastra l’imputato e lo porta all’ergastolo è quanto mai stupefacente e travolge proprio tutta quell’evoluzione giuridica che si è sviluppata nel corso dei Secoli.

Addirittura, oggi, sembra che l’innovazione nelle regole processuali (che dai tempi di Beccaria, serviva per limitare l’azione dell’autorità) andando a braccetto con queste tecniche scientifiche, abbia invertito la sua funzione di garanzia, diventando una sorta di simulacro che serve, piuttosto, per nullificare proprio quel contraddittorio che vorrebbe essere garantito. Insomma, un sistema che offre formalmente tutte le garanzie possibili, ma che poi si disvela come un mezzo per annientare ogni tentativo di proporre alternative e proposte processuali differenti. Come in altri settori del vivere sociale, il “pensare altrimenti” (Diego Fusaro) non viene represso, ma piuttosto consentito (solo formalmente, come un feticcio) per poi essere “sapientemente” gestito, annullandolo.

Così, togliendo a esso anche quello spirito dialettico che, nel processo, si concretizza nell’offrire al giudice gli strumenti migliori per il giudizio. Se dunque, nell’epoca lontana dell’Inquisizione, l’assenza di contraddittorio era insita nel sistema, in quanto il giudizio era comunque ispirato dalla divinità, i cui dogmi doveva tutelare, oggi è formalmente consentito ma è, contestualmente, desertificato nella sua forma concreta.

Tutto quanto poteva sembrare “elementare” diviene così estremamente subdolo. Anche perché passa inosservato a tutti e ciò in quanto, lo “spot” che alimenta la versione mercificata e Csi del processo, si ammanta di regole garantiste e scientificità genetica dell’accertamento, salvo poi rivelarsi più oscurantista del tanto deprecato “Giudizio di Dio” di stampo medioevale; così trascinando in un’umiliante coscienza infelice di hegeliana memoria coloro che intendono esercitare quel diritto di difesa che la Carta Costituzionale e l’evoluzione giuridica rappresentano come valori irrinunciabili.

Siamo dinnanzi alla rivisitazione in salsa giuridica della rappresentazione del “migliore dei mondi possibili” (Leibniz) dove scienza, tecnica e diritto, a braccetto tra loro, si presentano, alla stregua di oggetti da merketing, come il più forte, garantista ed indiscutibile prodotto giudiziario di tutta la storia dell’umanità; laddove, invece, disvelano la capacità di un definitivo impadronimento e di una assoluta nullificazione di ciò che vorrebbero rappresentare e garantire.

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