È di alcuni giorni or sono la sentenza del Tribunale di Roma che, pur avendo inflitto pesantissime condanne agli imputati del processo alla cosiddetta “Mafia Capitale”, ha riqualificato le associazioni per delinquere di tipo mafioso dedotte in imputazione, ritenendole, invece, alla stregua dell’art. 416 del codice penale, “semplici” associazioni di malfattori. “Chi accosta Roma alla mafia non rispetta la città”; “Sconfitta la procura di Roma”; “Mafia chi? L’unica cupola che esiste a Roma è quella di San Pietro”. Questo il tono dei commenti più o meno interessati. Era del resto ampiamente prevedibile che “demolito (almeno per ora) il teorema «Mafia Capitale»”, qualcuno, e forse più di qualcuno, avrebbe tentato di banalizzare il gravissimo fenomeno predatorio di pubbliche risorse condotto a emersione dalle indagini. In fondo, non sono i nostri tempi molto diversi, salvo che per l’obiettiva penuria di “geni”, da quelli in cui monsieur Vautrin, con la sua parrucca nera e i favoriti tinti, istruiva il giovane Eugène de Rastignac, intenzionato a entrare nel bel mondo: “Lo sa come ci si fa strada qui? Brillando per genio o per capacità di corruzione. Bisogna penetrare in questa massa di uomini come una palla da cannone o insinuarvisi come la peste. L’onestà non serve a niente. Ci si piega al potere del genio, lo si odia, si cerca di calunniarlo perché prende senza condividere; ma ci si piega se persiste. In poche parole, lo si adora quando non si è potuto seppellirlo nel fango. La corruzione domina, il talento è raro. La corruzione è quindi l’arma della mediocrità che abbonda, e ovunque ne sentirà la punta acuminata” (Honoré de Balzac, Papa Goriot, 1834).

Sono note, peraltro, lippis et tonsoribus, perché valga la pena di riassumerle, le plurime reazioni suscitate dalla ricordata pronuncia giudiziaria, le quali dimostrano che il processo penale è, comunque, scuola d’inciviltà: l’atteggiamento del pubblico verso i protagonisti del dramma penale, qualunque sia la posta in gioco, poco importa se la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato o anche, come nel caso di specie, la mera qualificazione giuridica di fatti pacificamente accertati, è il medesimo che aveva un tempo la folla verso i gladiatori che combattevano nel circo e ha ancora, in certi paesi, per la corrida dei tori. Eppure, la dissonanza tra le prospettazioni dell’accusa pubblica e le conclusioni sul thema probandum a cui perviene invece il giudice all’esito del dibattimento, al di là del vulnus che possa eventualmente derivarne all’ego dell’accusatore che commetta l’errore di vivere narcisisticamente la propria funzione, è per il giurista evento affatto fisiologico, che solo un’opinione pubblica formata malamente può ricondurre nell’alveo della patologia. Di qui l’opportunità che chi s’incarica di formare l’opinione pubblica stessa faccia maggior credito al linguaggio dei giuristi e vi presti la massima attenzione. L’igiene linguistica, infatti, è conditio sine qua non per evitare di alimentare stucchevoli querelles, fra altercanti portatori delle Weltanschauungen garantista e giustizialista; querelles oltre tutto  intempestive e, comunque, allo stato, addirittura oziose: prima di dare sfogo a entusiastici apprezzamenti per una sentenza o di esprimere velenosi giudizi critici sulla stessa, sarebbe opportuno conoscerne almeno la motivazione, specie se  quella sentenza, ancora soggetta a impugnazione, sia passibile di riforma.

Quando si dice che i soggetti del contraddittorio, cioè di quella disputa che si svolge tra pubblico ministero e difensore nel processo penale, sono “parti”, è perché gli antagonisti sono divisi e la parte procede, appunto, dalla divisione: ciascuno ha un interesse opposto a quello dell’altro e, dei due, se uno vince l’altro perde. Ma il significato della parola è molto più profondo: nella parte convergono l’essere e il non essere; ogni parte è se stessa e non l’altra parte. Se quelli che stanno davanti al giudice per essere giudicati sono parti, ciò vuol dire che il giudice non è una parte, per questo i giuristi dicono che il giudice è super partes. Il giudice, tuttavia, è un uomo, dunque è una parte anche lui e questo essere insieme parte e non parte è la contraddizione nella quale il giudice si dibatte: l’essere il giudice un uomo e dover essere più di un uomo, è il suo dramma.

Per capire come possa un uomo, per essere giudice, essere più d’un uomo, occorre partire dalla parzialità dell’uomo, che proprio in quanto parte non arriva ad afferrare tutta intera la verità, che è come la luce o come il silenzio, i quali comprendono tutti i colori e tutti i suoni, ma, come dimostra la fisica, l’occhio non vede e l’orecchio non ode che un breve segmento della gamma dei colori e dei suoni. Questo spiega un altro fondamentale modo di dire, che riveste importanza di primo piano per chi voglia capire l’importantissimo fatto sociale che è il processo, cioè che, quando giudica, il giudice stabilisce chi ha ragione, chi, cioè, ha dalla sua parte la verità. Riprendendo il paragone della luce e del silenzio, le ragioni sono quel tanto di verità che a ciascuna delle parti sembra di aver raggiunto. E quante più ragioni vengono esposte dagli antagonisti tanto maggiore è la possibilità che il giudice si avvicini alla verità. Naturalmente, mentre il giudice è un ragionatore imparziale, accusatore e difensore non possono e non devono essere imparziali, essendo la loro parzialità il prezzo da pagare per ottenere l’imparzialità del giudice, che è poi il miracolo dell’uomo, il quale riuscendo a non essere parte supera se stesso.

Questo delle due verità, dell’accusa e della difesa, è senza dubbio uno scandalo. Uno scandalo, però, di cui il giudice ha bisogno affinché non sia uno scandalo il suo giudizio. Peccato vi sia penuria di geni e di talento.

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