Un altro guaio giudiziario per Roberto Formigoni. Dopo la condanna a 6 anni in primo grado per corruzione per l’affaire Maugeri per l’ex governatore lombardo arriva un verdetto a titolo di “colpa grave” da parte della Corte dei conti della Lombardia. I giudici contabili hanno condannato, con una sentenza del 4 luglio 2017, l’ex presidente e i componenti della sua giunta per il conferimento di un incarico oneroso di patrocinio legale ad un avvocato nonostante la presenza, nell’ambito dell’avvocatura regionale, di diciassette avvocati di ruolo di cui sette abilitati al patrocinio in Cassazione.

Al centro della contestazione c’è il concorso pubblico per dirigenti bandito dalla Regione Lombardia nel 2005 e poi annullato dal Tar Lombardia, con sentenza integralmente confermata dal Consiglio di Stato, per la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla gazzetta ufficiale, venendo così meno ai principi costituzionali riguardanti la partecipazione ai pubblici concorsi, saldamente ribaditi dalla Corte Costituzionale.

Il sospetto, emerso anche in diversi articoli e servizi tv sulla vicenda, era che Formigoni, dando poca pubblicità al concorso, volesse in realtà favorire alcuni candidati vicini a Comunione e Liberazione, un vero e proprio sistema di potere in Lombardia. A oggi i dirigenti assunti grazie al concorso viziato da illegittimità risultano ancora in servizio al Pirellone, nonostante la clausola risolutiva prevista dal contratto individuale di lavoro non applicata dall’amministrazione. I giudici non hanno ritenuto che a Formigoni che si dovesse applicare l’esimente politica perché, si legge nelle motivazioni, “tale esimente non opera qualora, come nella fattispecie, gli atti contestati siano stati emanati dai titolari di organi politici che abbiano agito nell’esercizio di una competenza propria”.

I giudici lombardi osservano anche che l’inescusabilità della condotta emerge non soltanto considerando la presenza nell’organico regionale di un ufficio dell’avvocatura ma anche, e soprattutto, alla luce della circostanza che il conferimento dell’incarico di patrocinio legale è intervenuto successivamente alla delibera della giunta regionale con la quale era stato deciso di ricorrere in Cassazione e sulla scorta di motivazioni giuridiche, esaustive ed approfondite, all’evidenza provenienti proprio dai legali interni alla Regione. Nonostante questo la giunta ha deciso di rivolgersi a un legale esterno per un parere, con un aggravio di costi.

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