Dal 2018 sulle somme donate alle onlus si potrà detrarre dalle tasse il 30%, contro il 26% attuale. E la percentuale salirà al 35% se a beneficiarne è un’organizzazione di volontariato. Sempre l’anno prossimo nascerà poi il social bonus, un credito d’imposta per le erogazioni a enti del terzo settore che abbiano presentato un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati per attività di interesse generale. A prevederlo è il Codice del terzo settore, uno degli ultimi decreti attuativi della riforma del comparto varati mercoledì dal Consiglio dei ministri. Del pacchetto fanno parte anche il decreto sulla revisione del 5 per mille Irpef e il testo attuativo sulla disciplina dell’impresa sociale. Per l’attuazione del nuovo regime fiscale vengono stanziati 190 milioni.

CODICE TERZO SETTORE: PIU’ SCONTI SULLE DONAZIONI – Il nuovo Codice riordina tutta la normativa con l’obiettivo di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”. Presso il ministero del Lavoro vengono istituiti il Registro unico nazionale del Terzo settore, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici a loro riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti. Entro un anno il ministero dovrà definire le linee guida per l’iscrizione nel registro e creare la piattaforma. Poi Regioni e province autonome metteranno a punto gli iter di iscrizione e cancellazione. Dal 2018 entreranno in vigore le nuove percentuali di detraibilità e verrà eliminato il limite di 70mila euro che ora è la cifra massima deducibile da persone fisiche e enti soggetti all’Ires (per i quali resta il limite del 10% del reddito dichiarato). Il Codice prevede poi una nuova disciplina dei “titoli di solidarietà”, obbligazioni destinate al finanziamento degli enti del terzo settore emesse dagli istituti di credito senza applicare commissioni, e una serie di agevolazioni in materia di tributi locali e imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti.

L’IMPRESA SOCIALE POTRA’ DISTRIBUIRE UTILI – Potranno acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Lo scopo principale non può essere quello di distribuire ai propri soci, amministratori e dipendenti gli utili, che invece devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad aumentare il patrimonio. Tuttavia, dopo un lungo dibattito tra gli addetti ai lavori, per favorire il finanziamento con capitale di rischio il decreto ha introdotto la possibilità di remunerare “in misura limitata” il capitale conferito dai soci: ai dividendi potrà essere destinata una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti. In ogni caso la remunerazione del capitale non potrà superare l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

5 PER MILLE: VIETATO USARE I SOLDI PER PAGARE LE PUBBLICITA’ – Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del 5 per mille, già reso permanente dalla legge di Stabilità 2015, individuando modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, semplificazione e accelerazione delle (oggi lunghissime) procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti e introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla trasparenza. Viene poi vietato di usare le somme ricevute per coprire le spese delle campagne pubblicitarie fatte per chiedere ai contribuenti di destinare la propria quota dell’Irpef all’ente. Ci saranno sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi.

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