di Ernesto Cirillo *

Wind 3, frutto della recente fusione tra i due noti colossi delle telecomunicazioni, ha intenzione di procedere con la cessione del ramo di attività inerente il servizio di assistenza clienti 133, che coinvolge ben 900 lavoratori. Ben consapevoli dei rischi insiti in operazioni di questo tipo, gli operatori stanno protestando in tutte le sedi d’Italia coinvolte (Palermo, Cagliari, Roma e Genova) per manifestare il proprio dissenso. Anche le organizzazioni sindacali sostengono l’accorato “no” dei lavoratori.

Il fenomeno delle cessioni di ramo d’azienda ha del paradossale. Da un lato, la norma che disciplina i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento, cioè l’articolo 2.112 del codice civile, sancisce un principio fondamentale affinché tali operazioni non ledano l’interesse dei lavoratori, imponendo che il rapporto di lavoro debba proseguire senza soluzione di continuità, vale a dire con gli stessi diritti maturati presso l’azienda cedente.

Dall’altro, l’interpretazione prevalente vuole che il lavoratore non possa opporsi al trasferimento, nel senso che non può decidere di restare dov’è. Morale della favola, le aziende riescono a liberarsi agevolmente di masse di lavoratori ponendo in essere operazioni di cessioni di attività su larga scala, spesso a prevalente impiego di lavoratori con uno scarso trasferimento di mezzi di produzione.

Il destino dei lavoratori è gioco forza segnato. Non saranno più dipendenti della grande azienda ma di una società di outsourcing che sopravvive soltanto per concessione di chi li ha ceduti, trasformatosi da datore di lavoro in appaltante che paga un corrispettivo all’acquirente per riottenere il risultato prodotto dai lavoratori esternalizzati, sotto forma di servizio.

Magari i problemi non arrivano subito, e questo è purtroppo il lato per così dire “subdolo” delle cessioni. I primissimi anni (figuriamoci i primi due mesi entro cui i ceduti devono decidere se impugnare la cessione) nella maggior parte dei casi i lavoratori non riescono quasi a percepire la differenza, tutto prosegue in modo più o meno lineare, anche perché la legge (sempre l’articolo 2112 codice civile) sancisce che i lavoratori non possono essere licenziati in conseguenza del trasferimento (“il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento“).

Pian piano però possono arrivare seri problemi, perché chi li ha ceduti ed ha stipulato il contratto di appalto può decidere ad un certo di concederlo a un’altra società, oppure può decidere di ridurre il corrispettivo costringendo l’outsourcer a batter cassa con i lavoratori, sino al caso più estremo della dichiarazione di esuberi. La stabilità occupazionale è di fatto compromessa.

Per questa ragione, i lavoratori protestano duramente, ed è per lo stesso motivo che ricorrono in giudizio per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’operazione traslativa con la speranza di riottenere il posto di lavoro nella società di origine.

La giurisprudenza in materia di cessioni di ramo d’azienda nel settore dei call center si è molto arricchita negli ultimi anni. Dal caso Vodafone al caso Fastweb, i giudici del lavoro hanno messo in evidenza un fatto di estrema importanza, che aiuta a comprendere la differenza tra operazioni “genuine” e operazioni realizzate con l’intento di ridurre il costo del lavoro, dunque con finalità espulsive.

In sintesi, non è possibile che un ramo possa essere considerato “funzionalmente autonomo” (che è uno dei due requisiti fondamentali per considerare la cessione legittima, l’altro è quello della “preesistenza”) è necessario che vengano ceduti, assieme agli operatori, i principali strumenti di lavoro, ossia i software applicativi. Altrimenti, si tratta di un’operazione che ha ad oggetto un gruppo di lavoratori non in grado di produrre un autonomo risultato produttivo, continuando di fatto a dipendere da chi li ha ceduti.

La domanda che bisogna porsi è se un fenomeno di così ampia portata possa continuare ad essere discusso nelle aule di tribunale, visto che sembra essere diventata una vera e propria piaga sociale.

* Iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 2014, è membro dell’Agi “Avvocati giuslavoristi italiani” e componente del gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli sulle problematiche del diritto del lavoro. Si occupa Diritto del lavoro e sindacale, collaborando continuamente da oltre 15 anni con Organizzazioni sindacali del settore Telecomunicazioni e Metalmeccanico. Ha preso parte come relatore a numerosi convegni relativi al fenomeno delle Esternalizzazioni e delle Cessioni di ramo di azienda.

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