Non solo sindacati e giuslavoristi. Anche l’Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente responsabile di verificare le previsioni economiche del governo, ha molti dubbi sui nuovi strumenti previsti dalla manovra correttiva per regolare il lavoro accessorio al posto degli aboliti voucher. In particolare la possibilità di revocare la prestazione di lavoro occasionale entro tre giorni da quello programmato per lo svolgimento della prestazione “potrebbe favorire”, come denunciato già dalla Cgil, “comportamenti evasivi da parte del committente che, dopo aver beneficiato della prestazione e in assenza di ispezioni in loco, si troverebbe nella condizione di poter comunicare il mancato svolgimento e concludere in nero la transazione”. Questo perché “il lasso temporale previsto appare ampio alla luce di una semplice comunicazione telematica”.

Peggio ancora, sottolinea il documento su “Le nuove norme sul lavoro accessorio”, la normativa “non esclude, come avviene invece in altri paesi europei, che il prestatore di attività (ad esempio, giovani con meno di 25 anni o pensionati) possa essere impiegato in attività con un certo grado di rischiosità sebbene in settori non particolarmente a rischio”. Per esempio “l’utilizzo di particolari macchine utensili o la partecipazione ad attività di emergenza per eventi naturali improvvisi”. Situazioni in cui si verrebbe a trovare un lavoratore senza alcuna formazione.

Inoltre, “a differenza di quanto accade per le persone fisiche che non esercitano attività di impresa e le Amministrazioni pubbliche, per gli altri committenti manca una indicazione esplicita delle attività accessorie occasionali che possono rientrare nel Contratto di prestazione occasionale”. Così “i limiti annui ai compensi e alle ore lavorate, che indirettamente definiscono l’occasionalità e l’accessorietà della prestazione, potrebbero in futuro essere più facilmente allentati per ricomprendere altre attività”. E c’è anche un problema relativo ai tempi di pagamento: “Date le caratteristiche socio-economiche del prestatore potenziale, appaiono elevati i tempi di attesa per l’accredito dei compensi da parte dell’Inps, che deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata prestata l’attività”. Al contrario “nella normativa preesistente la remunerazione avveniva in maniera più tempestiva, quasi immediata”.

L’Upb in conclusione riconosce che la nuova normativa ha sanato “parte di quelle anomalie che avevano portato all’abolizione dei voucher (sostanziale assenza di limitazioni alle attività remunerabili e alla tipologia di committenza) e che rendevano questo strumento diverso da quelli simili adottati in altri paesi europei” perché “risultano circoscritte le attività praticabili e i lavoratori impiegabili” e “la presenza di tetti annuali sui compensi pagabili e percepibili e di un massimale annuale di ore lavorabili dal prestatore per il singolo committente restituisce carattere di occasionalità e accessorietà a questa tipologia di lavoro”. Ma rimangono, appunto, “elementi di criticità”.

 

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