Marika Cassimatis “non è e non sarà la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Genova“. E questo nonostante la sentenza del tribunale del capoluogo ligure che stamattina ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dagli avvocati Lorenzo Borrè e Alessandro Gazzolo. Il motivo? “In nessun passo della predetta sentenza” si sostiene che “la Cassimatis è la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle, come lei ha affermato”. Ci vogliono quasi otto ore prima che il blog di Beppe Grillo si esprima sul caso Genova. E lo fa solo dopo la conferenza stampa della professoressa di geografia, che si è appena vista accogliere il suo ricorso dal tribunale.

“Noi siamo di nuovo la lista che ha vinto le primarie del M5S a Genova. Speriamo che dopo questa sentenza si arrivi ad un incontro: noi abbiamo un atteggiamento conciliante nei confronti del Movimento 5 Stelle, perché crediamo tutti nelle stesse idee”, ha detto incontrando i cronisti Cassimatis, che nei giorni scorsi ha querelato sia Grillo che Alessandro Di Battista. Per i vertici del M5s, però, la sentenza del giudice Roberto Braccialini non cambia nulla nei rapporti con l’ex candidata scomunicata.  “Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata, pertanto la stessa non è né sarà candidata con il MoVimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell’11 giugno”, si legge nel post sul blog, con il quale i vertici del M5s entrano nel merito dell’ordinanza emessa dal giudice ligure.

“Il tribunale di Genova oggi ha sospeso l’efficacia della decisione assunta da Beppe Grillo in qualità di Garante e titolare del simbolo del MoVimento 5 Stelle di non concedere alla Cassimatis l’uso del simbolo stesso per le elezioni comunali del 2017 a Genova (e non di escludere la Cassimatis dal percorso selettivo). Ha inoltre sospeso l’efficacia della votazione del 17 marzo in cui si chiedeva a tutti gli iscritti di esprimersi sull’importante decisione di partecipare o meno alle comunali di Genova. La sentenza specifica la natura interlocutoria delle odierne statuizioni, che non sono, quindi, definitive. Si tratta di un provvedimento cautelare di sospensione suscettibile di modifiche sia in sede di (eventuale) reclamo che di merito.  Rispettiamo la sentenza, che, tra l’altro, riconosce la validità e la legittimità del Regolamento del MoVimento 5 Stelle (“le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate ed apprezzate”) riservandoci, però, di tutelare in ogni sede le nostre ragioni”, è il ragionamento seguito dai 5 Stelle.

In pratica, al netto di possibili ricorsi contro la sentenza di stamattina – che comunque non vengono esclusi a priori – dal punto di vista dei 5 Stelle è fondamentale la sospensione della Cassimatis da esponente del Movimento decretata da Grillo stesso lo scorso 6 aprile. Il tribunale di Genova, infatti, con la sua sentenza ha sospeso l’efficacia “della decisione assunta il 14 marzo 2017 da Grillo di escludere la lista Cassimatis dal percorso selettivo interno e dal procedimento elettorale relativo al rinnovo del Consiglio comunale ed all’elezione del sindaco del Comune di Genova” e “della deliberazione/votazione del 17 marzo 2017 con cui l’assemblea in rete degli iscritti certificati ha deciso la presentazione del signor Luca Pirondini come candidato sindaco e la presentazione della lista dei nominativi ad esso collegata, per i candidati consiglieri comunali”.

Il giudice, in pratica, ha annullato la destituzione della docente – e della lista ad essa collegata – da candidata ufficiale dei 5 Stelle. Una decisione comunicata da Grillo con un post pubblicato il 14 marzo, con il quale in pratica annullava le comunarie genovesi. Parallelamente il tribunale ha anche considerato come nullo il ripescaggio del tenore Luca Pirondini, secondo classificato e vicino ai vertici del partito, che il 17 marzo è stato scelto per correre al posto della Cassimatis con il simbolo M5S alle elezioni amministrative di giugno. La decisione del giudice è giustificata dal fatto che Grillo, in quanto garante del Movimento 5 Stelle, non ha “alcun potere di intervento” nel processo di selezione delle candidature locali. È vero, ifnatti, che “il capo politico del Movimento ha il potere di sottoporre a convalida la votazione che aveva coronato vincitrice la lista Cassimatis”, ma è altrettanto vero che “non ha il potere di proporre una votazione degli iscritti su base nazionale per deliberare sulla scelta della lista seconda classificata”.  Per i vertici del Movimento, però, la sentenza non cambia l’essenza del problema: Cassimatis non sarà la candidata sindaco perché è stata sospesa dal Movimento il 6 aprile, quattro giorni prima che il tribunale si esprimesse sul suo ricorso. E questo passaggio non è stato contestato da alcuna sentenza. Almeno fino ad ora.

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