“Uno spettro si aggira per le aule di giustizia…il Dna”. Sembrerà strana questa citazione marxiana per un mezzo di prova tanto certo come il Dna. Può apparire un non senso definire spettro ciò che c’è di più certo e cioè il genoma dell’individuo. Invece non è così. Ultimamente, le modalità con cui viene proposta nei processi la prova del Dna sono, a dire poco, alquanto forzate. Le nuove tecnologie permettono di repertare il codice genetico anche quando è invisibile a occhio nudo, in buona sostanza quando non c’è l’evidenza di una traccia di sangue oppure di un altro elemento biologico che consenta di asserire “qui si trova il codice genetico”.

Basta pensare a situazioni assai note come il Dna rinvenuto sul pedale della bicicletta in uso ad Alberto Stasi, quello repertato dal tappetino battitacco dell’automobile di Olindo Romano oppure quello rilevato sull’indumento intimo di Yara Gambirasio. Tutti casi in cui, all’origine, non era possibile sapere che vi fosse Dna “in quel luogo”. I sistemi di laboratorio di oggi sono così sensibili che permettono di scovarlo anche quando nessuno lo vede.

La questione non è questa, ben venga l’evoluzione delle tecniche investigative in uso alla polizia scientifica. Il problema sorge allorquando l’accusato si trova questa prova a carico senza avere alcun tipo di riscontro con riferimento alle operazioni di repertazione; a fronte delle dichiarazioni di chi pone in essere tale attività che asserisce che su di un certo oggetto o indumento è stato trovato un saggio genetico, che questo corrisponde con quello dell’individuo processato e che per le controanalisi non c’è più materiale a disposizione, in quanto la sua repertazione “invisibile” ha comportato l’uso di strumentazioni che hanno completamente azzerato il campione. In tutti questi casi l’imputato subisce una doppia violazione del diritto di difesa: non ha un riscontro sull’esistenza originaria del Dna laddove viene asserito che sarebbe stato prelevato e non può svolgere analisi proprie per verificare che la corrispondenza supposta sia effettivamente quella asserita dai tecnici dell’accusa.

La giurisprudenza “salva” questa seconda situazione, sostenendo che si tratta di una impossibilità sopravvenuta, non prevista e non prevedibile al momento dell’analisi. Il pregiudizio da tutti sottaciuto deriva dalla prima circostanza: l’assenza di ogni tipo di rappresentazione visiva (fotografica o mediante filmato) delle operazioni di repertazione e dunque del momento in cui il Dna invisibile viene invece scoperto come esistente.

Sarebbe come assumere una testimonianza da un soggetto non identificato, in un luogo imprecisato e poi perdere ogni traccia di questo soggetto. Chi mai potrebbe accettare di subire una condanna sulla base di una deposizione fantasma? Il magistrato dell’accusa può utilizzare quanto dichiarato da questo genere di testimone solo come “fonte confidenziale” che, alla stregua di una denuncia anonima, consente di svolgere indagini ma, non può costituire uno strumento per asserire la colpevolezza di nessuno.

La giurisprudenza tace; ed i processi in cui il Dna invisibile diviene visibile senza nessun tipo di riscontro che permetta un controllo su come ciò sia avvenuto, fioccano e riempiono le aule giudiziarie. Ecco perché ho definito il Dna uno spettro che si aggira per le aule giudiziarie. La normativa permetterebbe l’espulsione dalle fonti di prova di questo genere e ciò in virtù dell’articolo 191 del Codice di procedura penale (sulle prove illegittimamente acquisite, ndr).

Il punto processuale non è ritenere che sia falsa la dichiarazione di colui che è riuscito a far “risorgere” la traccia genetica e quindi supporre che potrebbe anche non essere mai esistita in quel determinato luogo o su quell’indumento, ma evitare che il processo penale diventi una sorta di “atto di fede”. Il processo impone una ricostruzione empirica, nel senso che tutto quanto viene sostenuto deve essere provato con elementi che debbono poter essere osservabili e verificabili. E’ lo stesso “spirito” che impone la presenza del difensore all’interrogatorio di polizia o del pubblico ministero: una norma nata per garantire la correttezza dell’atto da ogni rischio: pressioni, aggressioni, aggiramenti, fino alla tortura. La genetica, strumento determinante per le indagini più importanti (omicidio, violenza sessuale, rapina, ecc.) non può certamente diventare uno spettro incontrollato e incontrollabile.

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