di Cosimo Francioso *

Pensiamoci bene, riflettendo su tutto quello che di distruttivo è successo negli ultimi venti anni: a partire dal cosiddetto pacchetto Treu del 1997, che di fatto inaugurava la furia deformatrice di tutti i governi che poi seguiranno, fino all’ultima leggina del 2016 (la n. 197), che è arrivata a togliere il diritto di discutere le cause di Cassazione in pubblica udienza, passando attraverso il Decreto 276 del 2003, che istigava al decentramento produttivo tramite le esternalizzazioni facili, poi il cosiddetto “Collegato lavoro” del 2010 che restringeva la possibilità di chiedere giustizia con l’introduzione di termini brevi in tutte le questioni più importanti del diritto del lavoro, poi l’abolizione della gratuità del processo del lavoro inaugurata con apposita legge nel 2011, poi le molteplici manomissioni “tecniche” della legge Fornero del 2012, poi la completa liberalizzazione del contratto a termine del Decreto Poletti del 2014, infine il Jobs Act di Renzi che, tradotto in italiano, sarebbe soltanto “il contratto di lavoro a tutele indecenti” delle nuove generazioni.

Eppure, la legislazione del lavoro avrebbe dovuto avere sempre una sola ragion d’essere: proteggere il lavoratore che al cospetto del datore di lavoro ha generalmente un potere contrattuale assai inferiore.

Eppure, il processo del lavoro avrebbe dovuto avere sempre un solo compito: aiutare il lavoratore a far valere velocemente e senza ostacoli formalistici i propri diritti se e quando violati dal datore di lavoro. Già, avrebbe dovuto ma non è andata così: la nuova legislazione del lavoro ha tifato spudoratamente per il datore di lavoro, e il processo del lavoro è stato anch’esso “normalizzato”, sconsigliandone di fatto l’uso, se non in casi eccezionali. Detto diversamente, è accaduto che le due principali leggi del nostro diritto del lavoro effettivamente “protettivo”, quella del 1970 (Statuto) e quella del 1973 (l’apposito processo, gratuito e specialistico), siano state entrambe sterilizzate.

Che fare allora, in attesa che passi la nottata? In attesa che la politica torni a tutelare “mediante leggi protettive” i diritti di chi lavora, a partire dalle qualifiche più umili, si dovrebbero adottare, potendo, due misure tampone.
– La prima consiste nel non confidare più nella regolamentazione “dall’esterno” del proprio rapporto di lavoro, tentando di cautelarsi da sé e in anticipo.
– La seconda consiste nell’evitare di rivolgersi subito alla giustizia, mettendo prima in atto ogni misura possibile per tentare di conseguire una ragionevole definizione alternativa della controversia.

Quanto al primo accorgimento, basterà ricordare che il contratto di lavoro individuale ha forza di legge tra le parti e “vince” su tutte le altri fonti (leggi e contratti collettivi) di contenuto eventualmente meno favorevole per il lavoratore. Ma è noto che fino ad oggi la trattativa pre-assuntiva aveva ad oggetto quasi soltanto l’entità della retribuzione, mentre tutto il resto veniva “comodamente” rinviato alle discipline esterne (leggi e contratti collettivi).

Questo vecchio modo di procedere dovrà essere abbandonato per puntare su trattative più difficili e complesse ma molto più utili che possano prevedere, ad esempio, anche la garanzia di un preavviso di licenziamento ad personam che sia il più lungo possibile, nonché la predeterminazione di una penale importante in caso di trasferimento della sede di lavoro oltre un certo limite geografico o di mutamento delle mansioni inizialmente pattuite in caso di mutamento sgradito al dipendente, nonché un indennizzo elevato predeterminato con esattezza per il caso di licenziamento prima di una certa data. E gli esempi potrebbero continuare, per tenere conto delle possibili peculiarità di ogni diverso caso.

Quanto invece al secondo accorgimento, non esistendo formule magiche che assicurino in anticipo il pieno rispetto degli impegni presi, la lite sarà sempre e comunque possibile, ma converrà abbandonare l’abitudine mentale del “ricorso al giudice” come unico rimedio possibile.

Tra la contestazione dell’inadempimento mediante l’impugnazione iniziale e l’avvio dell’azione giudiziaria passa sempre un certo tempo, per quanto breve, durante il quale gli avvocati non sono obbligati a restarsene con le mani in mano potendo anche invocare, in aggiunta alla propria personale diligenza e sapienza, l’intervento di organismi indipendenti che, agendo sul piano della libera mediazione volontaria, aiutino loro e le loro rispettive parti a trovare un accordo onorevole per tutti, evitando così di dover entrare nella stanza di un giudice togato il quale, essendo oggi oberato di lavoro ed essendo uno stipendiato a cui è di fatto venuta meno la vocazione di farsi carico della ricerca della soluzione più giusta, magari attraverso e dopo “l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile” (art. 421, 2° comma, codice di procedura civile), vivrà con naturale fastidio l’arrivo sul suo tavolo di un nuovo ennesimo fascicolo e lo tratterà di conseguenza (lodevoli eccezioni a parte, ovviamente), assillato dallo smaltimento delle pratiche, monitorato dalle statistiche dell’Ufficio di appartenenza.

Gli organismi indipendenti per la libera mediazione volontaria potrebbero essere costituiti mediante il coinvolgimento di giuristi ed esperti del settore, che non siano più impegnati in prima linea, per ragioni di età o di scelta, e quindi con modalità poco burocratiche e potenzialmente poco costose.

E in questo diverso quadro, l’avvocato giuslavorista “pro labour” servirà anche per tentare di non litigare, svolgendo il ben differente ma non meno importante compito di consulente personale del lavoratore, soprattutto in fase di stipulazione del contratto individuale di lavoro, durante il suo svolgimento, in occasione della conclusione dello stesso e poi durante tutta la fase dell’auspicabile risoluzione alternativa delle connesse controversie.

Ovviamente, non si tratta di ricette salvifiche ma soltanto di accorgimenti realistici, e solo per chi potrà permetterselo, cioè soprattutto per quei lavoratori più fortunati che potranno trattare individualmente le condizioni del loro passaggio ad un datore di lavoro che sia seriamente interessato ad assumerli, mentre per tutti gli altri urge sempre la stessa necessità di dotarsi di governanti e sindacati molto diversi da quelli attuali e non più soltanto a livello nazionale.

* Avvocato in Milano, giuslavorista pro labour

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