Sulle cause che legittimano il licenziamento la Cassazione continua a spaccarsi. L’ultima sentenza, in ordine di tempo, la 25201 del 7 dicembre scorso, allarga il campo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Secondo questa pronuncia della sezione Lavoro non occorre che vi siano difficoltà economiche o uno stato di crisi, ma è sufficiente la volontà da parte del datore di lavoro di aumentare i profitti. Il verdetto si riferisce a una sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 29 maggio 2015 che, ribaltando il giudizio di primo grado, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente di un resort di lusso per giustificato motivo oggettivo. La Cassazione ha invece confermato la prima sentenza di legittimità del licenziamento. Un segnale tutt’altro che positivo per i lavoratori. Ma i giuslavoristi interpellati da ilfattoquotidiano.it ricordano che già da qualche anno la Suprema Corte alterna sentenze che sposano due diversi filoni: il primo, maggioritario, che configura il licenziamento come estrema ratio, l’altro più liberalizzante stando al quale non è necessaria una congiuntura sfavorevole perché il datore di lavoro possa licenziare. “La sentenza del 7 dicembre scorso – spiega a ilfattoquotidiano.it Vincenzo Martino, vicepresidente degli Avvocati giuslavoristi italiani (Agi) – sposa proprio questo filone: non è la prima che segue questo indirizzo, ma è anche vero che sul fronte licenziamenti possiamo aspettarci futuri pronunciamenti in totale contrasto con quest’ultimo verdetto, che rispecchia un clima generale sfavorevole per i lavoratori”. Secondo Umberto Romagnoli, professore emerito di Diritto del lavoro dell’Università di Bologna, è bene sottolineare che “resta maggioritaria l’interpretazione secondo cui il licenziamento è l’estrema ratio”, ma che “a un certo punto la Cassazione dovrà risolvere la questione dell’orientamento difforme che si è venuto a creare al suo interno”.

L’ultima sentenza: no a giudizi di merito sulle decisioni dell’impresa – La sentenza 25201 non è dunque una novità assoluta. “Ma non trattandosi di un verdetto emesso a sezioni unite – spiega Martino – ed essendoci segnali discordanti nei vari pronunciamenti che si sono susseguiti negli ultimi tempi, direi che la partita è ancora aperta, anche se non è stato compiuto un passo verso i lavoratori”. Nella sentenza si fa riferimento ad alcune norme. Con il riferimento all’articolo 41 della Costituzione, gli ermellini ribadiscono il principio “che la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità” con i limiti dettati dallo stesso articolo e “sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato”. Per Martino la novità sta, invece, nelle argomentazioni e nel ricorso a una norma finora trascurata e oggi valorizzata, ossia l’articolo 30, comma 1, della legge 183 del 2010 (Collegato lavoro), secondo cui “in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie del lavoro privato e pubblico contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di (…) recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro”. Che tradotto significa: la mia impresa la organizzo come voglio. “Musica per le orecchie degli imprenditori” spiega Martino.

D’altro canto un conto è mettere sul tavolo i numeri di un’azienda in crisi o in difficoltà economiche, un’altra è dimostrare che un licenziamento può giovare ai conti. Ma c’è il rischio che, seguendo questo indirizzo, chiunque possa licenziare senza limiti? Una riflessione legittima dopo la sostanziale liberalizzazione dei licenziamenti ingiustificati portata dal Jobs Act, con l’eliminazione del diritto alla reintegra nel posto di lavoro. Per Romagnoli, “non è vero che chiunque può licenziare chiunque, perché la stessa Cassazione sottolinea la necessità che si accertino determinate condizioni”.

“Se prende piede questo filone i datori di lavoro disonesti saranno favoriti” – Se i giuslavoristi sottolineano così come la stessa sentenza offra gli strumenti per tutelare i lavoratori – prevedendo che il datore di lavoro provi che la soppressione del posto di lavoro sia necessaria e non strumentale o costruita ad arte – è anche vero che entrambi ammettono come sia più facile, per un datore di lavoro poco onesto che voglia licenziare, dimostrare che questo aumenterà il profitto della sua azienda. “Potrebbe riuscirci restando nella legalità – spiega Martino – nel momento in cui si accetta l’assunto che il licenziamento non è più l’estrema ratio, ma una libera scelta imprenditoriale non sindacabile in sede giudiziaria”. Non si possono affidare le stesse mansioni che prima venivano svolte dal lavoratore licenziato a un nuovo assunto, “né si può assumere un dipendente che svolge le stesse funzioni ma ‘costa meno’, ma l’organizzazione e la suddivisione del lavoro ad altri colleghi rimasti in organico può offrire diversi escamotage per aggirare l’ostacolo”. Per Romagnoli sebbene si tratti ancora oggi di un orientamento minoritario rispetto a quello che limita il potere aziendale, possibile grazie a una legge generica, “l’ascesa di questo filone che mette l’impresa al centro rispetto ai lavoratori, così come ha fatto il Jobs Act, rischia di facilitare l’aumento di casi al limite e di fornire strumenti ai datori di lavoro disonesti”.

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