Un meccanismo di “autoliquidazione” dell’imposta entro il 30 settembre 2017, che consentirà allo Stato di anticipare l’incasso al 2017 e non dover attendere le dichiarazioni presentate nel 2018. E, nel caso si vogliano regolarizzare di contanti o beni conservati in una cassetta di sicurezza, la presenza di un notaio al momento dell’inventario e una doppia dichiarazione sulla provenienza dei valori per i quali viene chiesto l’accesso alla collaborazione volontaria. Dopo la marcia indietro sulla flat tax inizialmente prevista per i contanti, sono queste le principali novità previste dal decreto fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera di lunedì 24 ottobre, per quanto riguarda la fase due della voluntary disclosure. Che permetterà di sanare le violazioni degli obblighi fiscali relativi a patrimoni detenuti all’estero o al versamento di imposte, ritenute contributi che siano state commesse fino al 30 settembre 2016. Anche questa volta chi aderisce non sarà punibile per i reati fiscali da cui sono derivati i capitali fatti emergere né per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio commessi per “lavare” quei soldi. Chi sfrutta l’operazione per far emergere attività finanziarie, patrimoni e contanti che derivano da altri reati rischia dai 18 mesi ai 6 anni di carcere. La relazione tecnica che accompagna il decreto non quantifica il gettito atteso dalla riapertura dei termini, nonostante il premier Matteo Renzi il 15 ottobre l’abbia stimato in 2 miliardi di euro e nel Documento programmatico di Bilancio siano riportati introiti pari a poco meno di quella cifra.

Sui capitali e i contanti fatti emergere si pagano le normali aliquote – I contribuenti potranno aderire alla “voluntary 2” fino al 31 luglio 2017, a patto di non aver ricevuto avvisi di accertamento, ispezioni o altre notifiche dalle Entrate e di non aver già presentato istanza sfruttando la prima edizione della voluntary, che si è chiusa il 30 novembre 2015. Le domande possono essere presentate già da martedì 25 ottobre usando il vecchio modello di istanza approvato dall’Agenzia il 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica. Chi usa quello può anche “inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015”. I documenti aggiuntivi e le eventuali ulteriori integrazioni potranno essere presentati entro il 30 settembre 2017. Il “cash” e gli altri valori al portatore saranno tassati sulla base della normale aliquota Irpef applicabile ai redditi del contribuente che aderisce. Per quanto riguarda i capitali nascosti all’estero, se il conto è stato creato e alimentato prima del 2010 la tassazione grava solo sui rendimenti. Quindi per esempio chi ha un conto bancario estero da 1 milione frutto di un’eredità, ipotizzando un rendimento del 5% e quindi un guadagno di 50mila euro pagherà solo l’imposta sostitutiva del 27% sulla plusvalenza, cioè 13.500 euro.

Sanzioni e termini di accertamento ridotti se i patrimoni sono in Paesi con cui c’è scambio di informazioni fiscali – Chi si autodenuncia pagherà anche le sanzioni, differenziate a seconda della tipologia di attività che viene sanata. La sanzione minima è pari al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati e viene applicata ai casi di detenzione di capitali in Paesi con cui siano entrati in vigore accordi sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali. In questi casi, come accaduto in occasione della prima voluntary disclosure, i contribuenti infedeli avranno un altro vantaggio: in deroga alla normativa ordinaria non scatterà il raddoppio dei termini di accertamento a disposizione dell’Agenzia delle entrate rispetto a quelli ordinari di quattro anni (cinque in caso di omessa dichiarazione).

Per anticipare l’incasso arriva l’autoliquidazione. E se si versa troppo poco c’è la penalità – La novità più rilevante rispetto all’operazione di rientro dei capitali conclusa lo scorso anno è appunto che, per incassare imposte evase e sanzioni già nel 2017, è stata messa a punto una procedura di autotassazione: “gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento” del dovuto (imposte evase e sanzioni) in un’unica soluzione entro il 30 settembre del prossimo anno, o in tre rate mensili la prima delle quali va pagata sempre entro il 30 settembre. Chi versa troppo poco sarà soggetto a penalità: in particolare la nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione applicherà una maggiorazione del 10% delle somme ancora dovute se la differenza tra il dovuto e il versato supera il 10% e riguarda redditi soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva e se supera il 30% negli altri casi e una maggiorazione del 3% se la differenza è rispettivamente, nelle due fattispecie, inferiore o uguale al 10 e al 30%. Chi invece per sbaglio versa più di quanto dovuto può utilizzare l’eccedenza in rimborso o per compensazioni.

La procedura per i contanti: all’apertura della cassetta dovrà essere presente un notaio – Per il contante e i valori al portatore contenuti in cassette di sicurezza è prevista una procedura specifica. L’apertura della cassetta e l’inventario dovranno essere fatti alla presenza di un notaio e il contribuente dovrà rilasciare una dichiarazione in cui attesta che i valori non derivano da reati diversi da quelli fiscali, dal riciclaggio e dall’autoriciclaggio. Contanti e valori andranno poi depositati presso un intermediario finanziario abilitato, in un conto vincolato fino alla fine della procedura. Per i professionisti che assistono i contribuenti e gli intermediari c’è l’obbligo di segnalare gli importi ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per questo chi aderisce alla voluntary dovrà in questa fase dichiarare nuovamente come ha acquisito il cash e gli altri valori. Anche in questo caso chi dichiara il falso rischia tra i 18 mesi e i 6 anni di carcere.

I Comuni dovranno “denunciare” chi si è trasferito all’estero – Come moral suasion nei confronti dei contribuenti che hanno spostato la residenza all’estero, una parte dei quali potrebbe averlo fatto a fini fiscali, i Comuni sono chiamati a comunicare al fisco i loro dati in vista della preparazione di “liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati”. Nel mirino finiranno in particolare quanti si sono trasferiti oltreconfine ma non hanno aderito alla precedente voluntary. La norma è retroattiva: vale anche per chi si è spostato a partire dall’1 gennaio 2010. Le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste saranno disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate “da adottarsi entro tre mesi” dall’entrata in vigore del decreto.

Si riapre anche la collaborazione volontaria nazionale. Ma non conviene – Come nel 2015, c’è infine la possibilità anche per i contribuenti non persone fisiche e non società semplici di aderire alla “procedura di collaborazione volontaria nazionale”, quella che consente di sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione “ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta”. Un’opportunità che lo scorso anno però nessuna società ha colto, perché il conto finale per chi sceglie questa strada risulta molto salato: deve pagare tutte le tasse evase anche sul capitale e relative addizionali.

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