Il Tar ligure ha annullato il provvedimento del Questore di Imperia che, a fine maggio 2016, aveva imposto il rimpatrio obbligatorio con foglio di via a due giovani “no borders” solidali con i migranti in transito verso la Francia alla frontiera di Ventimiglia, accusate di essere “pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica”. L’impegno delle due ragazze era stato documentato da ilfattoquotidiano.it in questo servizio del maggio 2016, mentre erano intente a fornire indicazioni legali a un gruppo di migranti in arrivo alla stazione della città frontaliera: “Se avete le impronte nel sud Italia potete chiedere asilo (…) Chiedete un avvocato, ne avete diritto”.

Il giudizio di “illegittimità” dei provvedimenti di rimpatrio con foglio di via è un’importante vittoria per il movimento “no borders”, le cui attività vengono riabilitate dalla sentenza, risultando perfettamente coerenti con quanto sancito dall’Art. 2 della Costituzione, ovvero che “la solidarietà non solo è un diritto ma è un dovere inderogabile dei cittadini” come sottolinea l’avvocata Alessandra Ballerini, che con il collega di studio Nicola Rossi ha difeso le due ragazze.

Entrando nel merito dei singoli casi, le accuse erano rispettivamente di “muoversi a bordo di un’autovettura con l’intenzione di raggiungere una manifestazione composta da migranti” e di “trovarsi presso l’oratorio della chiesa di San Nicola” in compagnia di alcuni migranti che si nascondevano dal rischio di trasferimenti forzati e di altri “no borders” dei quali uno, la sera precedente, avrebbe danneggiato un’auto nelle vicinanze.

In base a questi episodi, il Questore ravvisava nell’agire di queste persone “manifesta pericolosità per la sicurezza pubblica”, imponendo a entrambe un allontanamento di tre anni non solo da Ventimiglia, ma anche da cinque comuni limitrofi, nei quali, come evidenziato dai giudici, non si sono mai tenute iniziative del movimento “no borders” e dunque non si ravvisano motivi che facciano “comprendere le ragioni” di tale contrasto con il principio di proporzionalità, tanto più grave quanto concernente un “diritto fondamentale, costituzionalmente garantito”, quale “la libertà di circolazione”. Eccessiva, “irragionevole e sproporzionata” viene giudicata anche la durata di tre anni prevista dalla misura di prevenzione.

Il movimento no borders viene definito dal Questore come “sodalizio noto per agire in totale spregio delle leggi dello Stato”, ma questo viene ritenuto dai giudici un ulteriore elemento per sostenere che, dietro questi fogli di via, ci sia il “dissimulato scopo di contrastare le attività solidaristiche del cosiddetto movimento no borders”. Per entrambe le misure di prevenzione, inoltre, la sentenza sottolinea come la Questura di Imperia abbia “omesso la doverosa comunicazione di avvio del procedimento”, senza neppure fornire le “necessarie e gravi motivazioni” che giustificherebbero questa omissione. In base alle sentenze, il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese processuali, per un ammontare di 800 euro, da rimborsare a entrambe le ricorrenti.

Leggendo sulle sentenze le storie di impegno delle due giovani assolte, emerge chiaramente quanto sia eterogeneo il cosiddetto movimento “no borders”, scomodo e sgradito perché alle attività di supporto a assistenza legale, logistica e psicologica alle persone in viaggio, associano il monitoraggio del rispetto dei diritti umani, la puntuale denuncia degli abusi e la lotta politica per la libera circolazione, anche attraverso momenti assembleari e iniziative di protesta contro ordinanze come quella che, ancora oggi, vieta sul territorio di Ventimiglia la distribuzione di alimenti ai migranti “con risibili giustificazioni di ordine igienico e sanitario”, come sottolineano anche gli operatori della Caritas Intemelia.

“Da oltre un anno camminiamo assieme alle persone in viaggio, viaggiatori anche noi, clandestini tra clandestini, fratelli tra fratelli. Queste sentenze ribadiscono che non si può criminalizzare la solidarietà e non può essere reato sostenere i diritti umani” è questo il primo commento informale proveniente dall’area “no borders”, mentre nella giornata di oggi arriverà un comunicato su queste sentenze e su quelle che aspettano un’altra ventina di giovani solidali, tutti rimpatriati con il foglio di via con l’accusa di “mettere in pericolo la tranquillità pubblica”, secondo i criteri stabiliti dal regio decreto sulla pubblica sicurezza del 1931, e dalle “misure di prevenzione personali” previste dall’articolo 1 del decreto legislativo n.159 del 2011.

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