La cultura mammista che domina il diritto di famiglia trova un’altra discutibile conferma da parte degli “ermellini” (i nostri supremi giudici). Cultura mammista che indica nella mamma il genitore più adeguato, ergo nel padre il genitore meno adeguato, sino a legittimare ancora oggi il distacco e l’interruzione della cosiddetta responsabilità genitoriale del padre (perché se formalmente rimane intonsa, sostanzialmente la si demolisce), che in realtà altro non è che la frattura (fisica) dei diritti super fondamentali della bigenitorialità (per il minore) e della genitorialità (per il genitore, che con un colpo di bacchetta diviene genitore non collocatario e posto al confino di centinaia, o qualche migliaio, di chilometri di distanza).

Un’aberrazione che alberga solo in Italia, mentre in moltissimi altri paesi (ad esempio Germania e Olanda) esiste solo l’affido condiviso autentico e a nessun genitore sarà consentito di dominare la scena, relegando l’altro a una mera comparsa, salvo ovviamente casi eccezionali di particolare gravità. Da noi esiste il falso condiviso, perché da noi la falsità è un valore.

La vicenda che ha condotto la Cassazione a pronunciarsi il 14 settembre 2016 (sez. I, sent. n. 18087/16) è davvero singolare, perché coinvolge due magistrati (ebbene sì, anch’essi litigano nelle separazioni). Si ricava dalla sentenza che dapprima essi si separavano consensualmente, stabilendo per i due figli l’affidamento condiviso con collocamento paritario presso le diverse abitazioni (dunque è fattibile) ma poi sarebbe divenuta conflittuale, tant’è che il tribunale nel 2015, anche all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio (e qua iniziamo con l’abuso delle ctu, inutili, costose e temporalmente dispendiose se servono a rispondere a quesiti banali) respingeva la domanda con la quale la madre aveva chiesto il loro collocamento presso di sé a enorme distanza dal luogo di residenza, avendo lei scelto (nelle more vincendo il concorso per l’accesso alla magistratura) una sede assai distante (tra le tre postele a disposizione), accogliendo dunque l’opposta domanda di collocamento dei bambini presso il padre. Sennonché, con decreto, la Corte di appello, a fine 2015, disponeva invece “il collocamento prevalente dei figli presso di lei, privilegiandola rispetto al nutrito in ragione dell’età dei bambini”.

La Cassazione ci spiega che i giudici hanno in realtà proceduto alla “ricerca della soluzione che avesse meglio privilegiato il futuro benessere morale e materiale dei piccoli e la loro serena maturazione psicologica”. La tesi è alquanto discutibile posto che le capacità genitoriali si dovrebbero valutare anche in virtù della condotta tenuta e non solo se sia meglio che i figli, per l’età evolutiva, stiano di più con mamma o con papà.

Nella fattispecie la mamma “aveva ricusato praticamente tutti i soggetti coinvolti nel processo con poteri decisionali, così mostrando una totale mancanza di fiducia nel prossimo, prima ancora che nell’onestà intellettuale e nelle capacità tecniche del ctu e dei giudici. Comportamento che, peraltro, induceva particolare sorpresa quando promanava, come nella specie, da un soggetto che si apprestava a svolgere quelle stesse funzioni: e che aveva sicuramente acuito le divergenze tra i coniugi, dilatato i tempi del processo, posto ai giudici questioni ulteriori – e marginali rispetto alla vera materia del contendere, probabilmente inducendo nei giudici il convincimento che ella non fosse dotata di sufficiente equilibrio e di adeguata fiducia e apertura verso il prossimo, per cui avrebbe potuto pregiudicare la sana crescita psico-fisica dei figli”, non ultimo aggiungiamo pure che la mamma, tra le 3 sedi poste a sua disposizione, avrebbe scelto quella più lontana dalla residenza dei figli (adducendo legami parentali in quella città).

Ma i giudici supremi iniziano con l’indulgenza: “Allo stesso modo la scelta materna di una sede di lavoro lontana non poteva essere attribuita, semplicisticamente, alla volontà di separare il padre dai figli, o di rendere al primo più difficoltosa la frequentazione dei bambini; si spiegava, invece, in ragione della possibilità di andare a vivere a (omissis), dove risiedeva la sorella con i suoi figli, così da poter fruire del suo aiuto, essere introdotta nel suo giro di amicizie, e consentire che i cuginetti crescessero assieme” e “non sussistevano ragioni per derogare al criterio di scelta ordinariamente seguito, che vedeva i bambini in età scolare collocati in via prevalente con la madre, anche quando, come nella specie, il padre avesse dimostrato eccellenti capacità genitoriali”.

I supremi giudici, così come precedentemente statuito, tornano ad affermare principi assai discutibili, quali la possibilità per un genitore di trasferirsi ad libitum: “Stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale, e secondo cui il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde per ciò l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, sicché il giudice […] deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario”.

Nella specie infatti la Corte d’appello “ha privilegiato il collocamento dei due minori in tenera età presso la madre, in ciò realmente perseguendo il primario interesse morale e materiale dei bambini, pur doverosamente e contestualmente armonizzato coi fondamentali diritti individuali, esercitabili ed esercitati da ciascuno dei genitori. In tale prospettiva […] è stato non solo plausibilmente valorizzato il criterio della cosiddetta maternal preference […] ma è stata anche esclusa legittimamente, argomentatamente e del pari comprensibilmente l’incapacità genitoriale materna”. Insomma, per gli ermellini “la mamma è sempre la mamma” e il padre non conta un c…ondiviso.

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