Da giovedì 15 settembre si potranno presentare i moduli per chiedere il rimborso del canone in bolletta. Se l’abbonamento alla televisione è stato pagato ma non è dovuto, il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica può scrivere all’Agenzia delle Entrate – online o spedendo per posta l’apposito modello – e ottenere dal fornitore di elettricità la restituzione dei 70 euro della prima rata pagata a luglio.

“Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica”, precisa l’Agenzia. L’istanza può essere presentata online dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile dal 15 settembre sul sito internet. In alternativa può essere inviata per posta (con raccomandata) a Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando la causale. La restituzione può per esempio essere chiesta se il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75esimo anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva oppure se il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (è il caso di diplomatici e militari stranieri) e ha comunque presentato la dichiarazione.

Il rimborso può poi essere ottenuto se il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica hanno pagato anche con altre modalità, ad esempio addebito sulla pensione, se il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica e se ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile. Nel caso in cui il rimborso non vada a buon fine, sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Articolo Precedente

Pensioni, “anticipo fino a 3 anni e 7 mesi per i lavoratori nati dal 1951 al 1954”

next
Articolo Successivo

Popolare di Vicenza, 4,5 milioni di multa dall’Antitrust. “Clienti costretti a diventare soci per avere mutui agevolati”

next