Articolo 71

Testo attuale
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Testo riformato
L’iniziativa di legge può essere del Senato

L’iniziativa delle leggi resta a governo, parlamentari, organi e enti, come previsto finora dalla Costituzione. Questa facoltà resta anche al Senato che però può far partire l’iter solo con un’approvazione a maggioranza assoluta. A quel punto la Camera deve “confermare” o meno quella legge entro 6 mesi dall’approvazione di Palazzo Madama.

Le proposte di legge di iniziativa popolare restano e servono 150mila elettori. Il testo poi viene discusso in Parlamento.

Con una legge ad hoc sono previsti referendum propositivi e d’indirizzo oltre che ad altre forme di consultazione.

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Referendum costituzionale, come cambia la formazione delle leggi con la riforma detto in modo chiaro (forse)

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