“Il diritto di cronaca scade proprio come il latte, lo yogurt o un barattolo di gelato”. O almeno il diritto di cronaca per le testate giornalistiche sul web. Così Guido Scorza, avvocato esperto in diritto delle tecnologie, commenta nel suo blog sull’Espresso una sentenza della Corte di Cassazione che “rischia di abbattersi sugli archivi storici dei maggiori quotidiani online”. I supremi giudici della prima sezione civile – presidente Salvatore Di Palma, relatrice Maria Cristina Giancola – hanno dato ragione ai titolari di un ristorante abruzzese che chiedevano una testata locale, Primadanoi.it, di rimuovere un articolo relativo a un fatto di cronaca avvenuto nel locale nel 2008. Nessuna contestazione rispetto alla correttezza dei fatti narrati, oggetto peraltro di un procedimento penale ancora in corso. I titolari chiedevano semplicemente di applicare il diritto all’oblio rispetto a fatti che ne danneggiavano l’immagine e la reputazione, e soprattutto comparivano su Google e sugli altri motori di ricerca a chiunque digitasse il nome del ristorante.

Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, aveva dato loro ragione con sentenza del 16 gennaio 2013, imponendo alla testata di pagare 5mila euro di danni ai ristoratori. Primadanoi.it, nel frattempo, aveva rimosso l’articolo venendo incontro alla richiesta dei titolari del locale. Ora arriva il sigillo della Cassazione, nella sentenza depositata il 24 giugno. La richiesta di cancellazione, si legge, “era fondata”, scrivono i giudici citando il decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, cioè il Codice in materia di protezione dei dati personali. Così come i 5mila euro di risarcimento. L’articolo era stato pubblicato il 29 marzo 2008. La richiesta di rimozione era arrivata in redazione il 6 settembre 2010. L’articolo è rimasto online almeno fino al 23 maggio 2011.

LA SCADENZA DELLA CRONACA? DUE ANNI E MEZZO. E’ qui che i giudici fissano una sorta di “data di scadenza” di un articolo di cronaca, non prevista da alcuna legge: due anni e mezzo, il tempo trascorso tra la pubblicazione e la richiesta di rimozione sulla quale gli i giudici supremi appongono ora il timbro di legittimità: “La facile accessibilità e consultabilità dell’articolo giornalistico, molto più dei quotidiani cartacei tenuto conto dell’ampia diffusione locale del giornale online, consente di ritenere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale sia trascorso sufficiente tempo perché perché le notizie divulgate con lo stesso potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica, e che quindi, almeno dalla data di ricezione della diffida, il trattamento di quei dati non potesse più avvenire”. La permanenza online del pezzo di cronaca oltre la richiesta di cancellazione “aveva determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza e alla reputazione”. E i dati contenuti erano particolarmente “sensibili”, rimarcano i giudici, proprio perché riguardavano una “vicenda giudiziaria penale”.

Una decisione “assurda”, scrive il direttore della testata Alessandro Biancardi sul sito Primadanoi.it, “perché gli ermellini dicono in sostanza che i due che si sono accoltellati nel loro ristorante hanno avuto un danno all’immagine (loro e del ristorante) non dalla violenza del gesto di cui si spera siano responsabili ma dal suo racconto rimasto fruibile sul web”. E chiede: “Ora ci dite come avremmo dovuto e potuto fare per non incorrere in questa violazione? Dove avremmo dovuto leggere la data di scadenza dell’articolo? Sul retro, sul tappo, sul codice civile, penale, deontologico?”.

MALAVENDA: “MA L’OBLIO VALE PER VICENDE CONCLUSE DA TEMPO”. Dai tavoli di un movimentato ristorante abruzzese, l’onda lunga di questa sentenza rischia di toccare tutti: giornalisti, editori, lettori, cittadini. La decisione dei giudici “sembra ribaltare e rimettere in discussione i principi fin qui consolidati, in tema di diritto all’oblio”, afferma Caterina Malavenda, avvocato esperto di diritto dell’informazione. “Si fonda su una motivazione assai laconica e che non prende in considerazione, neppure per giudicarlo soccombente, il diritto a conservare, in modo accessibile a chi sia interessato, i dati che riguardano fatti di una certa importanza e, soprattutto, vicende ancora in corso“. Il diritto all’oblio, continua Malavenda, “se pure non codificato, ha sempre avuto un presupposto chiaro e preciso: esso può riguardare solo vicende ormai concluse da tempo, i cui protagonisti non siano soggetti pubblici, in ragione del prevalere del diritto a essere dimenticati. Ma come può questo diritto essere rivendicato, per esempio, da un imputato, mentre è ancora in corso il suo processo?”. Un conto è abbandonare online informazioni non aggiornate, magari omettendo sviluppi favorevoli alle persone citate, come eventuali assoluzioni. Un altro è la richiesta di cancellare notizie recenti e ancora attuali. “Se l’aggiornamento dei dati, con l’inserimento dei nuovi fatti salienti, è un fatto di civiltà sociale, prima che giuridica”, spiega l’avvocato, “l’azzeramento della memoria, mediante la cancellazione di articoli, anche recenti, è la negazione del diritto alla libera circolazione delle informazioni e la fine degli archivi storici on line. Dovremo tornare nelle emeroteche a visionare microfilm”.

SCORZA: “COSI’ LA PRIVACY PREVALE SULLA STORIA”. In una società democratica non si può accettare l’idea che il diritto di cronaca scada come un barattolo di yogurt semplicemente per effetto dello scorrere del tempo”, spiega Scorza a ilfattoquotidiano.it, “perché in questo modo per tutelare la privacy di un singolo (o ciò che si ritiene corrispondere al suo diritto alla privacy) si finisce con il privare un intero popolo della sua storia”. Perché la storia, continua l’avvocato, “come insegna Erodoto, è fatta anche dei fatti quotidiani della gente comune e non solo delle gesta dei personaggi pubblici. Serve un equilibrio che in questa vicenda è mancato. Decidere quando l’interesse del pubblico a sapere deve cedere il passo all’interesse del singolo alla privacy non può essere solo un fatto di calendario”. Soprattutto, ricorda Scorza nel blog, se a fissarlo è il “protagonista negativo” del fatto di cronaca da cancellare.

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