Il diritto alla bigenitorialità in Italia, frutto della legge sull’affido condiviso (L. 54/2006 che sancisce «il diritto del minore di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori …») è solo formale e non sostanziale, poiché interpretato in modo singolare dalla magistratura e dagli operatori nel diritto familiare. Il diritto a beneficiare della presenza e della cura di entrambi i genitori dovrebbe trovare perlomeno applicazione nelle famiglie unite, in cui gli impegni lavorativi di entrambi i genitori fanno sì che i figli ricevano maggiori attenzioni da figure non parentali o dai nonni.

Il diritto tende a palesare il principio secondo cui un bambino deve avere la legittima aspirazione a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche (e non solo) nel caso in cui questi decidano di “separarsi”. Essere genitori è un impegno che si prende vita natural durante nei confronti dei figli, e non certo verso l’altro genitore. Se nonché i giudici, appena entrata in vigore la L. 54/2006, hanno subito restaurato l’affido monogenitoriale attraverso la figura (non prevista dalla legge) del c.d. genitore collocatario o prevalente.

Eppure il diritto alla bigenitorialità è centrale nella “Convenzione sui diritti dell’Infanzia” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176/1991, ed è un principio consolidato in moltissimi ordinamenti europei. Da noi, pregni della cultura mammista, le corti di giustizia riconoscono quasi sempre l’affidamento condiviso ma attraverso lo strumento del c.d. genitore collocatario o prevalente, il padre viene relegato a mera comparsa (w.e. alternati, 15 giorni di ferie estive etc.).

Ne consegue che secondo Massimiliano Gobbi di Adiantum (Associazione di Aderenti Nazionale per la Tutela dei Minori) «L’Italia è classificata agli ultimi posti in Europa in quanto a tutela della bigenitorialità. Ai primi posti nel vecchio continente troviamo Svezia e Belgio dove i figli di separati che trascorrono tempi eguali presso papà e mamma sono il 40 e il 30%. Da noi sono il 2%. In Svezia e Danimarca la perdita di contatto con un genitore è del 13 e 12% rispettivamente. Da noi è del 30%. I minori che trascorrono almeno un terzo del tempo con uno dei genitori dopo la separazione della coppia genitoriale (cosiddetto affido materialmente condiviso) sono il 70% in Svezia, il 50% in Belgio e il 49% in Danimarca. Da noi è il 5%»

In tal senso a pronunciarsi anche il Consiglio d’Europa, che il 2.10.2015 ha adottato una risoluzione che promuove la pari responsabilità genitoriale e la shared residence. I tempi paritari dei genitori nella frequentazione dei figli dopo la “separazione” sono quindi la normalità in tutta Europa, non in Italia, difatti costantemente condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per non avere consentito lo sviluppo di una vita affettiva (quasi sempre) a padri separati, ed “ha tassi di affido esclusivo al padre dello 0,7%, otto volte meno della Spagna, dieci volte meno della Francia e quasi venti volte in meno della Germania. In pratica nemmeno di fronte a gravi casi di inidoneità materna il giudice italiano ritiene di dover prendere in considerazione l’affido al padre.”, spiega ancora Adiantum.

A conferma di tale resistenza culturale giova ricordare come giacciano a babbo morto tra Senato e Camera dei Deputati ben nove disegni di legge. A fronte di una tale situazione, nel tentativo di dare esecuzione alla tutela dei figli – almeno in ambito amministrativo – ha attecchito l’iniziativa di istituire nei comuni il Registro della bigenitorialità. Nato da un’idea dell’Associazione Crescere Insieme, il primo comune ad averlo istituito è stato Parma, poi introdotto a Bari e Torino. Ultimo il Comune di Ardea, in provincia di Roma. Sono ormai più di venti le città in cui il Registro è stato varato dai consigli comunali.

L’istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza a fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune. Le istituzioni (scuola, federazioni sportive etc.) che si occupano del minore possono così conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio. Il Registro consente poi di abbassare il livello di conflittualità tra i genitori perché permette la doppia domiciliazione dei figli, sia presso il luogo di residenza della madre che del padre. L’iscrizione può essere fatta senza l’obbligo di firma congiunta, atteso che si tratta di un diritto indisponibile del minore.

La richiesta presso il comune può essere presentata anche da un solo genitore, ed è prevedibile che ne facciano ricorso soprattutto quelli che sono affievoliti nel loro ruolo di cura. Ad iscrizione avvenuta, il comune provvederà a notificare all’altro genitore l’annotazione nel registro. La richiesta può essere fatta anche se i genitori sono residenti in comuni diversi. La strada è ancora impervia ma è solo l’inizio.

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