Si parla molto in questi anni di abolizione dei privilegi, ma c’è una categoria che sembra esserne sostanzialmente immune: gli avvocati dello Stato. Tale categoria è composta di giuristi che, pur non facendo parte di alcuna magistratura, godono di un trattamento economico equiparato, ma, come se non bastasse, a ciò aggiungono le c.d. propine, cioè una percentuale su tutte le cause vinte, che viene suddivisa tra tutti gli avvocati dello Stato.

Una sorta di doppio trattamento economico, che non ha alcuna giustificazione. Infatti, oltre a non svolgere funzioni magistratuali, non svolgono nemmeno quelle forensi in senso proprio: difetta in toto il “rischio” di perdere i clienti, in quanto molte delle amministrazioni pubbliche sono obbligate ex lege (con poche deroghe) a farsi assistere dal c.d. foro erariale (cioè l’avvocatura dello Stato). Inoltre non sostengono alcuna spesa: la struttura, la sede, il personale, l’aggiornamento e quant’altro serva a svolgere la professione è pagato anch’esso dal contribuente.

Si consideri anche che in questo periodo storico persino gli avvocati del libero foro sono costretti a subire condizioni capestro da parte dei grossi clienti: le banche e le assicurazioni riescono a strappare assistenza legale addirittura per poche decine di euro a controversia.

Possibile che lo Stato, e solo lo Stato, in questo momento di difficoltà e ristrettezza, debba assicurare un (ingiustificato, almeno a mio avviso) trattamento di privilegio ai suoi dipendenti avvocati? Sono o non sono anche essi dipendenti pubblici? Perché non dovrebbero avere uno stipendio come tutti gli altri?E, infine, un dubbio che non ho ancora chiarito: i limiti agli stipendi erogabili si applicano integralmente anche a loro o, invece, ne vengono escluse le c.d. propine? Sarebbe una questione da approfondire con urgenza.

Riceviamo e pubblichiamo la seguente replica dell’Auaps (Associazione Unitaria Avvocati e Procuratori dello Stato)

In riferimento all’articolo “Avvocati dello Stato, a quando l’abolizione dei privilegi?” pubblicato il 21 giugno sul blog del fattoquotidiano.it curato dal magistrato Alessio Liberati, l’Auaps (Associazione Unitaria Avvocati e Procuratori dello Stato) ritiene doveroso fornire alcune precisazioni per una corretta informazione.

L’articolo non tiene conto delle novità introdotte dall’articolo 9 del decreto legge 90 del 2014. Oltre ad aver ridotto i compensi per gli avvocati dello Stato, l’intervento legislativo ha anche chiarito l’applicazione del tetto stipendiale della categoria, precisando che gli onorari vanno computati nel tetto stesso.

Così sono stati sostanzialmente azzerati i compensi legati alla vittoria delle cause (di certo quelli a carico dello Stato). Peraltro, già prima del decreto del 2014 e considerando tutti e tre i gradi di giudizio, al contribuente una causa patrocinata da un avvocato dello Stato costava soltanto poche centinaia di euro. L’Auaps ricorda inoltre i numeri della categoria: difendendo lo Stato in via esclusiva, senza conflitti di interesse, ogni anno gli avvocati dello Stato vincono il 70% delle cause e salvaguardano miliardi di euro pubblici.

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