Una battuta d’arresto sulla strada, peraltro non proprio piana, della tutela dell’ambiente e della salute pubblica, sia amministrativa che giudiziaria. Così potrebbe esser sinteticamente definita la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia che ha chiuso la tormentata vicenda “Muos”, almeno quella del giudizio amministrativo.

La storia del sistema satellitare di comunicazione della Marina Militare Usa, nelle sue più significative implicazioni giudiziarie fino alla sentenza del Tar Sicilia del febbraio 2015, era già stata raccontata e commentata su questo blog. Quella sentenza del Tar, nonché soprattutto l’ordinanza del luglio 2013, avevano segnato nodali punti fermi nell’elaborazione e nell’applicazione di uno dei più fondamentali principi giuridici strumentali proprio alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica del terzo millennio: quello di precauzione.

Nel provvedimento del 2013, infatti, si leggeva: “La priorità e l’assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione (art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152) nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema Muos”.

Con la sentenza del 2015, poi, il Tar Sicilia aveva avallato l’annullamento (non “la revoca”), disposto nel marzo 2013, da parte della Regione Sicilia delle sue autorizzazioni del 2011 allo stesso sistema di comunicazione. Annullamento fondato sulla mancanza, gravante in capo a quei provvedimenti autorizzatori, di “indagini preliminari circa le interferenze del Muos rispetto alla navigazione aerea relativa all’aeroporto di Comiso e di studi in materia di tutela della salute dalle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale”. Annullamento deciso, quindi, “in applicazione del principio comunitario di precauzione”.

Il Consiglio di giustizia amministrativa (già nella sentenza parziale del gennaio scorso) ha rovesciato la valutazione del Tar sul punto. E una parte fondamentale in quel giudizio del Cga lo ha avuto proprio la diversa, radicalmente diversa, impostazione sul principio di precauzione rispetto a quella del Tar. Per quest’ultimo, come visto, l’interpretazione più corretta è quella di porre come precondizione per ogni autorizzazione del Muos (ma per il Tar è assunto chiaramente generale) il raggiungimento della “certezza assoluta della non nocività”, con conseguente onere della prova in tal senso a carico dei “sostenitori” del progetto. Il Cga, invece, sposa un approccio opposto a questo, già dalla peculiare “presentazione” del principio di precauzione stesso che il Consiglio opera.

Secondo i giudici del Consiglio, infatti, “tale principio è stato concepito per offrire una risposta al problema della gestione dei rischi per la salute delle persone e per l’ambiente quando neppure la più seria istruttoria scientifica sia in grado di fornire delle certezze riguardo ai pericoli, agli oneri e agli effetti collaterali connessi ad una determinata attività”. Non “certezza dell’innocuità”, quindi, bensì, al contrario certezze riguardo ai pericoli…”. Da quello schema, il Consiglio fa discendere poi le prevedibili conseguenze, teoriche e pratiche, fino ad approdare alla liquidazione della “esegesi paralizzante e misoneista” (sic!) del principio medesimo.

A sostegno di questa sua interpretazione “progressista”, il Cga cita una Comunicazione della Commissione Europea del 2000 sul modus operandi del principio di precauzione.

A prescindere dall’effettiva, piena, rispondenza del complessivo ragionamento del Consiglio alle stesse indicazioni della Commissione, è quantomeno singolare che un Organo giudiziario, in un’operazione di ricostruzione – applicazione di un principio di diritto anzitutto comunitario – faccia riferimento esclusivamente a un pronunciamento di un Organo comunitario compiutamente politico, com’è notoriamente la Commissione, e non anche all’elaborazione dell’Organo giudiziario dell’Unione Europea, ossia la Corte di Giustizia.

Se avessero rivolto le loro attenzioni anche, se non principalmente, verso quest’ultimo orizzonte, i Giudici amministrativi di secondo grado avrebbero scorto un’impostazione della Corte, ormai largamente invalsa, per la quale, in forza del principio di precauzione, “quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi” (Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 17-12-2015, n. 157/14).

In un rapporto delle Nazioni Unite reso pubblico ieri, si attesta che nel 2012 circa 12,6 milioni di morti premature sono attribuibili al peggioramento delle condizioni ambientali, con una parte significativa specificamente attribuita all’esposizione a sostanze chimiche tossiche. Il 23% del totale dei decessi. 234 volte in più delle vittime provocate dalle guerre.

Forse, se la storia delle nocività insegna qualcosa, non è congettura arbitraria supporre che una certa parte di quei morti (almeno di quelli causati dall’esposizione a sostanze chimiche), o dei loro predecessori per cause “ambientali”, possa esser, direttamente o indirettamente, riconducibile a interpretazioni, negli anni, del principio di precauzione “progressiste”, di quelle che postulano che per bloccare un’attività potenzialmente nociva, di qualsiasi tipo, occorra che la scienza abbia preventivamente fornito la prova, se non della certezza, quantomeno dell’alta probabilità (la sostanza è questa) dei pericoli connessi a quell’attività. Forse, questa potrebbe esser una seria ragione perché tutti coloro che, in ogni ambito e a ogni livello, sono in posizione di garanzia verso l’ambiente e la salute pubblica sentano l’obbligo di assumerle o farle assumere sul serio, indefettibilmente, le “misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi”.

Chi scrive ne è del tutto convinto. A costo di passare per “misoneista”.

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