Istituzione di un registro pubblico presso l’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. Al quale non potranno iscriversi “i dirigenti di partiti, movimenti politici o di associazioni sindacali, anche nell’anno successivo alla cessazione dell’incarico”. Così come i giornalisti, “salvo che questi siano autorizzati dal consiglio nazionale dell’Ordine”. Sono solo alcuni dei punti principali della nuova proposta di legge per regolamentare l’attività delle lobby depositata a Montecitorio dal presidente della commissione Finanze, Maurizio Bernardo (Area popolare). Il tutto mentre a Palazzo Madama, nonostante le promesse del governo di velocizzare i tempi per l’approvazione di un provvedimento che si muova in questa direzione, il testo base dei senatori ex M5S Luis Alberto Orellana e Lorenzo Battista è ancora fermo ai box in prima commissione.

FUORI REGISTRO – Ma cosa cambia rispetto al ddl del Senato? Al registro, dice la pdl del deputato alfaniano, sono “obbligati a iscriversi tutti i rappresentanti di interessi particolari che intendono svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici” (fra i quali parlamentari, presidente del Consiglio, ministri, sottosegretari e membri di autorità indipendenti, compresa la Banca d’Italia). Lo stesso, è scritto ancora nel testo, “sarà articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori”. Al suo interno dovranno essere indicati alcuni dati specifici: da quelli identificativi (recapiti, sedi della persona etc.) all’interesse che si intende rappresentare fino all’elenco dei decisori pubblici presso i quali si intende svolgere l’attività (presentando ricerche, studi e analisi) e agli eventuali rapporti con decisori pubblici di natura familiare. Il registro sarà pubblicato sul sito dell’Anac, che “svolge attività di controllo e assicura la trasparenza e la partecipazione dei rappresentanti di interessi particolari ai processi decisionali pubblici”. Inoltre, l’authority con a capo Cantone è chiamata – entro il 30 giugno di ogni anno sulla base delle dichiarazioni trasmesse “per via telematica” dai soggetti interessati – a redigere “un rapporto” sull’attività dei lobbisti, “segnalando eventuali criticità e avanzando proposte”. Ma non solo. Oltre alla predisposizione di un “Codice di deontologia” adottato sempre dall’anticorruzione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la proposta prevede anche alcune discriminanti per l’iscrizione. Infatti, non potranno entrare a farne parte “coloro che, in ragione della loro professione o di prerogative speciali a essi attribuite, godono di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e della pubbliche amministrazioni”. Nonché “i decisori pubblici, anche nell’anno successivo alla cessazione del mandato”. Senza dimenticare dirigenti politici e sindacali.

ORDINE PER FAVORE – Non è tutto. Saranno esclusi anche quei soggetti che hanno “riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la Pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona” e che sono stati interdetti, “anche temporaneamente”, dai pubblici uffici. Un discorso a parte va fatto invece per i giornalisti, sia pubblicisti sia professionisti. Se il disegno di legge di Orellana e Battista vieta l’iscrizione tout court per i cronisti, la proposta di Bernardo è meno vincolante e permette la loro adesione solo se “questi siano autorizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine” e “rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l’attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti al registro”. Chi sbaglia? Paga. Nella sua pdl il deputato di Ap prevede infatti sanzioni che vanno dalla “censura” alla “sospensione” fino alla “cancellazione dal registro” (in quest’ultimo caso non si potrà richiedere una nuova iscrizione prima di cinque anni). “I soggetti che svolgono nei confronti dei decisori pubblici attività di rappresentanza di interessi particolari senza essere iscritti nel registro – dice il testo – sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro”. Salvo, ovviamente, che il fatto non costituisca reato. In caso di dichiarazioni infedeli dei lobbisti, invece, è prevista “una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro”. Le disposizioni, conclude la proposta, “non si applicano all’attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentanti di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell’ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione”.

Twitter: @GiorgioVelardi

Articolo Precedente

Riforma dei partiti, 222 emendamenti al testo base: dalle norme “ad partitum” di Ala alle trattenute sindacali della Lega

next
Articolo Successivo

Casta parlamentare, lo stipendio impignorabile dell’onorevole: la battaglia per cancellare il privilegio

next