È buona norma che ogni discorso vertebrato muova da premesse esatte. Quando, pertanto, si assiste al divampare di polemiche al calor bianco sul se sia lecito o meno ai magistrati “schierarsi” in un referendum di natura costituzionale, prendendo posizione per uno dei due corni del dilemma, viene naturale ricercare le premesse, quasi sempre inespresse e date troppo spesso per scontate, dei due discorsi.  È agevole constatare allora che chi vorrebbe inibita la possibilità d’interlocuzione, mediante pubbliche prese di posizione, ai magistrati, ritiene senz’altro che sia consentito anche a loro di “esprimere un’opinione su referendum e riforme”, facendo tuttavia seguire a questa graziosa concessione l’avvertimento che è fatto divieto ai magistrati di “partecipare a campagne politiche”.

E di “campagna politica” si tratterebbe, nel caso del celebrando referendum sulla riforma costituzionale fortemente voluta dal Governo in carica e dal suo Presidente, il quale subordina addirittura la sua permanenza a Palazzo Chigi alla conferma della legge costituzionale, approvata da una maggioranza ad assetto variabile e, comunque, non con la maggioranza qualificata dei due terzi, che precluderebbe, stante la disposizione dell’art. 138 comma 3 Cost., la via referendaria. Chi invece reputa insussistente un simile interdictum, si chiede, per contro, “perché mai un premier debba proporre un’interpretazione impropria del referendum governativo: «per me» o «contro di me», annunciando l’impegno a dimettersi in caso di vittoria del «No»”.

Per rispondere a questa domanda, ma anche per comprendere la logica di chi vede nel confronto referendario null’altro che uno scontro tra fazioni, al quale il giudice dovrebbe restare estraneo per non perdere l’abito di terzietà, è utile riandare con la memoria agli albori della Repubblica, quando Piero Calamandrei evidenziava che “per compensare le forze di sinistra della rivoluzione mancata le forze di destra non si opposero ad accogliere nella costituzione promessa” il principio secondo cui “La sovranità appartiene al popolo” (art. 1 comma 2 Cost.), implicante che la sovranità popolare rimanga presente anche nella Repubblica a venire. In altri termini, con l’affermazione di quel principio, ai partiti e, sia pure in maniera diversificata, all’intero sistema dell’associazionismo diffuso, è stato affidato il compito storico di mantenere, a rivoluzione conclusa, il sovrano in vita, a condizione, però, che esso perda i suoi caratteri rivoluzionari di autore della Costituzione destinato, prima o poi, a riprendersi il prodotto della sua volontà, cioè la Costituzione medesima.

Il popolo, in questa prospettiva costituzionale, è presente dunque in permanenza, in un organico e reticolare intervento, che non si limita all’esercizio del solo diritto di voto, ma si inserisce in un complesso sistema di controllo sull’operato dei suoi rappresentanti. Ciò significa che a ogni cittadino è garantito di vedersi riconosciuta quotidianamente, e non soltanto ogni quattro o cinque anni, la cittadinanza. L’uomo “elettore”, infatti, partecipa ciclicamente a scegliere i rappresentanti; l’uomo “individuo” contribuisce, invece, al formarsi di una molteplicità di controlli diffusi, in forza della massimizzazione delle libertà di pensiero, associazione, riunione, insegnamento ecc.

Nella Costituzione, in stretta connessione con lo sviluppo della persona umana, è dunque presente la dimensione partecipativa, come fine generale della Repubblica. E dall’indiscussa esistenza di un impianto positivo del problema partecipativo si genera un vero e proprio diritto soggettivo, nella forma del diritto fondamentale individuale, ossia il diritto politico.  L’elevazione culturale, che si coniuga con la libertà di associazione, è, in quest’ottica, presupposto della democrazia: una sovranità non è democrazia se non è arricchita da centri culturali di elaborazione e diffusione della cultura. Le più recenti generazioni, però, a causa di una sempre più ampia divaricazione fra programmi curriculari, così scolastici come universitari, da un lato, ed esigenze di preparazione dei giovani, dall’altro, sono cresciute in un amalgama culturale molto più misero che in passato.

A causa di ciò, inevitabilmente, anche per scarsa conoscenza del costituzionalismo, oggi sfugge, in una Repubblica che dovrebbe fondarsi sulle autonomie locali e sul più ampio decentramento possibile, la coniugazione fra i principi di dignità – libertà – uguaglianza e quelli di rappresentanza – partecipazione – democrazia. Si avverte, insomma, la fatica a pensare oltre la centralità dello Stato e alla democrazia come qualcosa di diverso dalla mera rappresentanza e dalla delega di sovranità. Si fatica altresì, nella cultura politica, a ritenere i partiti “facilitatori” della sovranità del popolo, a partire dai propri rapporti interni, vedendo piuttosto in essi i detentori esclusivi dell’agire politico. Ed è comprensibile, ma affatto ingiustificato, allora, che le esperienze di democrazia partecipativa, che pure si sviluppano in altre parti, con varie modalità e in diverse entità, appaiano alla classe politica come fenomeni non soltanto marginali, ma addirittura fastidiosi, dunque da reprimere.

Articolo Precedente

Riforme, Renzi: “Contro di noi guerriglie e minacce, ma noi non inseguiamo”

next
Articolo Successivo

Comunali 2016, Pizzarotti si candida al consiglio di Castellarano. Ma è il padre

next