“L’esclusione dall’applicazione del Testo unico non può essere totale, come autorizza la norma in esame”. Quanto all’attribuzione a Palazzo Chigi del potere di tener fuori per decreto alcune società dal perimetro della riforma, “non è chiaro quale sia la natura e il fondamento di tale potere”. Infine, “manca un sistema di controllo e monitoraggio in grado di assicurare una efficace attuazione delle norme”. Così il Consiglio di Stato, nel parere in cui dà il via libera al decreto legislativo Madia sulle società partecipate, di fatto mette nero su bianco che anche questo testo attuativo della riforma della pubblica amministrazione è pieno di buchi. Troppo larghe le maglie, troppo arbitraria la scelta delle aziende che usciranno del tutto indenni da quella che era stata presentata come una mannaia sulla “giungla” (copyright Carlo Cottarelli) delle 8mila società controllate dallo Stato o dagli enti locali. Ciliegina sulla torta, la cura dimagrante rischia di rimanere sulla carta visto che “la formulazione proposta non individua una struttura competente preposta specificamente allo svolgimento di questa (l’attuazione, ndr) importante attività né indica poteri vincolati che si dimostrino appropriati”.

I rilievi più pesanti riguardano appunto i criteri di individuazione delle società “salvate”. Criteri su cui non c’è alcuna trasparenza. Fermo restando che rimangono fuori tutte le società quotate, le scappatoie previste dallo schema di decreto sono tre, ricorda il parere dei giudici amministrativi: sono fatte salve “specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti”, viene stabilito che con decreto della Presidenza del Consiglio possa essere deliberata “l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni a singole società” e alcune aziende elencate in allegato al provvedimento vengono “miracolate” fin d’ora. Si tratta di Anas, Arexpo, Coni, Expo, Eur spa, Gse, Invimit, Invitalia, Istituto poligrafico e zecca dello Stato e Sogin.

Per queste ultime è necessario perlomeno “chiarire quali siano le ragioni che hanno condotto all’individuazione”, chiede Palazzo Spada. Ancora più perplessità suscita il potere discrezionale del premier di decidere con un proprio decreto “motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di agevolarne la quotazione“, chi altro salvare dall’obbligo di mettere a punto un piano di rientro se in rosso, chiudere i battenti se quattro degli ultimi cinque esercizi si sono chiusi in perdita, ridurre le poltrone dei consigli di amministrazione e i compensi dei vertici, eliminare i trattamenti speciali di fine mandato per i manager e introdurre il divieto di cumulo fra stipendio pubblico e compenso della partecipata. “E’ necessario che venga rispettato il principio di legalità sostanziale“, si legge nel parere. “Il che impone che le precise condizioni per l’esercizio del potere siano poste nella norma primaria e cioè nel presente decreto delegato”.

In ogni caso “andrebbe chiarito che l’esclusione dall’applicazione del Testo unico non può essere totale, come autorizza la norma in esame”. Questo perché “la completa esclusione potrebbe comportare la creazione di un modello societario che, libero dall’obbligo di perseguire le finalità istituzionali dell’amministrazione partecipante, non era consentito, alla luce delle prescrizioni contenute nella legge finanziaria del 2008, neanche prima della riforma in esame“. Insomma: il decreto, così come è uscito dal Consiglio dei ministri, anziché introdurre criteri più rigidi e “moralizzazione” come rivendicato dal premier e dal ministro Marianna Madia aprirebbe la strada a una totale libertà di movimento per gli amministratori di aziende scelte discrezionalmente dal governo. L’esercizio del potere da parte di Palazzo Chigi dovrebbe perlomeno “rendere sempre applicabile il regime ordinario civilistico e non certo altre regole speciali o derogatorie, che, comunque, non potrebbero essere introdotte con una fonte non legislativa”, chiosano i giudici. E la scelta dovrebbe basarsi su criteri come “la virtuosità finanziaria, lo svolgimento di attività d’impresa per il perseguimento di rilevanti interessi pubblici, l’aver conseguito affidamenti in base a procedure competitive“.

Altre “criticità” vengono poi evidenziate nel paragrafo dedicato alle cosiddette società in house, quelle a controllo pubblico che producono beni e servizi per la stessa pubblica amministrazione: mancano “criteri rigorosi per assicurare maggiori livelli di concorrenza“. La decisione di non esternalizzare quelle attività, cioè non affidarle ad aziende private, andrebbe invece presa solo quando è possibile dimostrare “che la scelta organizzativa interna si risolve in un maggiore vantaggio per i cittadini”. E tenendo presente che “il ricorso al mercato e non all’in house può, infatti, costituire esso stesso, permettendo l’accesso di nuovi operatori, un utile strumento di liberalizzazione economica“.

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