Giuseppe Orsi, ex amministratore delegato di Finmeccanica, portò avanti “attività di depistaggio allo scopo di sottrarsi al processo” e “un’intensa ed estesa attività d’inquinamento probatorio“. Lo scrivono i giudici d’appello nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 7 aprile, hanno condannato Orsi a quattro anni e mezzo e Bruno Spagnolini, ex ad di AgustaWestland, a 4 anni di reclusione per corruzione internazionale e false fatturazioni. Il processo, nato a seguito dell’inchiesta del pm Eugenio Fusco, aveva al centro presunte tangenti per un appalto da 560 milioni di euro per la vendita al governo di Delhi di 12 elicotteri.

Secondo il tribunale, l’ex presidente ed ex ad di Finmeccanica “diede il suo avallo alla prosecuzione dei rapporti con la famiglia Tyagi (Capo di Stato maggiore dell’aeronautica indiano, ndr) ed alla stipulazione dei contratti che servivano per la costituzione della provvista illecita”e “quei pagamenti, protratti nel corso di diversi anni, costituiscono il prezzo della corruzione del pubblico ufficiale indiano”. Per i giudici “la costituzione della provvista illecita non è una semplice presunzione, come pretende la difesa, ma è ampiamente provata, alla luce di quanto detto è dunque innegabile non solo che i pagamenti a favore della famiglia andavano anche a beneficio del ‘cugino'”, ossia Tyagi, “ma anche che quei pagamenti, iniziati prima dell’emissione del bando di gara, e proseguiti in epoca successiva, anche dopo il pensionamento dell’alto ufficiale, trovano la loro causale nell’attività già compiuta dal predetto”. In effetti, si legge ancora nelle motivazioni, il maresciallo “Sashi Tyagi ha ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggiore dell’aeronautica militare indiana per tutto il periodo necessario ad assicurare ad Agusta Westland sia una modifica dei requisiti degli elicotteri tale da consentire alla predetta di poter partecipare alla gara, sia il mantenimento di stessi requisiti immutati nel bando di gara, e quindi l’aggiudicazione della commessa: in altri termini, quei pagamenti, protratti nel corso di diversi anni, costituiscono il prezzo della corruzione del pubblico ufficiale indiano”.

Altrettanto “innegabile”, scrive la Corte, “è il ruolo assunto personalmente e direttamente da Orsi e Spagnolini rispetto a quelle erogazioni, non solo attraverso gli accordi conclusi con le società di Haschke (presunto intermediario, ndr), ma anche introducendo nella vicenda un secondo intermediario nella persona di Michel (soggetto in cui AgustaWestland riponeva la massima fiducia, e che rispondeva direttamente a loro e più specificamente ad Orsi), stabilendo la misura delle percentuale riconosciuta a favore degli intermediari stessi (ovviamente comprensiva del ‘costo’ corrispondente al prezzo della corruzione), e intervenendo anche per comporre i contrasti insorti tra questi ultimi riguardo alla misura del compenso”.

Per la Corte d’Appello di Milano, anzi, Orsi avrebbe svolto una “intensa ed estesa attività di inquinamento probatorio, a lui direttamente ascrivibile, protratta nel tempo e non interrotta neppure durante il periodo di detenzione, senza risparmio di mezzi né persone, sfruttando la propria posizione apicale in un’impresa a partecipazione pubblica per asservire anche i media alle proprie esigenze private, e per ‘arruolare’ negli organismi di vigilanza e controllo del Gruppo ex-magistrati con importanti incarichi, utilizzati poi per contattare – in modo affatto improprio – l’allora vice presidente del Csm, e ”sondare” lo stesso pm titolare delle indagini”.

 

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