Parte ufficialmente la fase due degli sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato. Con la pubblicazione della relativa circolare, l’Inps ha reso noti i dettagli sul nuovo bonus. Dopo l’esonero totale per tre anni introdotto nel 2015, quest’anno l’incentivo alle assunzioni è stato ridotto. Lo sgravio varrà infatti per due anni e coprirà il 40% dei contributi fino a un massimo di 3.250 euro all’anno. Le aziende che nei primi tre mesi dell’anno, hanno già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero possono recuperare i benefici pregressi con le denunce contributive dei mesi di aprile e maggio 2016. Ma attenzione alle condizioni di accesso al bonus. Nel 2015, infatti, non poche aziende hanno tentato di approfittarne, alimentando il fenomeno dei cosiddetti “furbetti del Jobs act. Non a caso, nei giorni scorsi il ministero del Lavoro ha rivelato che, su un campione di 338 imprese beneficiarie degli incentivi, nel 19% dei casi ha riscontrato irregolarità e trasmesso informativa di reato all’autorità giudiziaria.

A chi spetta l’incentivo: le condizioni per l’azienda – Possono beneficiare dell’esonero tutti i datori di lavoro privati. Il bonus interessa tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni, compresi i casi di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico. Le aziende possono fruire del bonus anche quando le assunzioni mettono in atto un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo. Ha diritto all’esonero anche l’impresa che acquista un’altra società e poi, entro un anno dal trasferimento aziendale, assume lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze. L’incentivo spetta anche alle agenzie di lavoro che assumono personale a tempo indeterminato, anche se poi la somministrazione sarà resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

A chi spetta l’incentivo: le condizioni dell’assunzione – L’esonero sarà riconosciuto in presenza di alcune condizioni. Per esempio, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non può avere avuto un contratto a tempo indeterminato. E ancora, dal primo ottobre al 31 dicembre 2015, il dipendente non può avere avuto un contratto stabile con l’impresa che richiede l’incentivo o con una società collegata. Infine, il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale l’azienda ha già goduto del bonus contributivo 2015 o 2016.

Quando il bonus non è riconosciuto –  In realtà, esistono alcuni casi in cui l’incentivo non sarà riconosciuto. Questo succede, per esempio, quando l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore. Il bonus non sarà erogato anche quando presso il datore di lavoro sono in corso sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione riguardi lavoratori di livelli o unità produttive diverse. E ancora, niente incentivo in un altro caso: quando i lavoratori nel giro di sei mesi sono prima licenziati e poi riassunti da due società che hanno la stessa proprietà o rapporti di controllo o collegamento.

Il bonus è cumulabile solo con incentivi di tipo economico – Il bonus 2016 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Perciò non si potrà sovrapporre, per esempio, ai bonus per le assunzioni di over 50 e donne introdotti dalla legge Fornero. Tuttavia, il beneficio sarà cumulabile agli incentivi di natura economica, come quelli per l’assunzione dei lavoratori disabili, di giovani genitori, di beneficiari del trattamento Naspi e l’incentivo inerente al programma Garanzia Giovani.

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