Le banche dettano, il Pd scrive: riecco l’anatocismo

Com’è noto l’articolo 17-bis, presente nel decreto banche (ddl di conversione in legge del decreto 14 febbraio 2016, n. 18) che ha appena ottenuto il via libera con la fiducia alla Camera, con 351 sì e 180 no, modifica l’articolo 120 del Testo unico bancario così come recentemente riformulato dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Tale modifica è stata trionfalmente, quanto improvvidamente, presentata dalla nota stampa filogovernativa come “la fine dell’anatocismo”.

Nulla di più falso: invero, la nuova versione dell’art. 120 TUB rappresenta un evidente “passo indietro” rispetto alla precedente formulazione del medesimo articolo che, seppur con qualche sbavatura terminologica, eliminava il problema della capitalizzazione dell’interesse. Ma procediamo con ordine: per capire se, a seguito dell’attuale modifica, l’anatocismo sia stato o meno soppresso, occorre confrontare la novellata disposizione con quella già prevista nel codice civile in tema di anatocismo.

A norma dell’art. 1283 c.c., infatti, in mancanza di usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno (indeterminato, in quanto rimesso alla eventuale volontà del creditore) della domanda giudiziale, volta a chiedere gli interessi sugli interessi, o per effetto di convenzione (sine die) posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi: non è pertanto possibile che gli interessi producano a loro volta interessi, qualora non sia trascorso almeno un semestre dalla nascita dell’obbligazione.

Tale disposizione prevista dal Codice civile non indica, pertanto, un periodo di tempo prestabilito, nel quale l’interesse diviene per legge esigibile, ma si limita ad indicare il tempo minimo (6 mesi) al di sotto del quale l’interesse, per legge, non possa essere considerato scaduto.

Quindi se gli interessi bancari si maturano giorno per giorno, la banca potrà chiedere il pagamento solo dopo che gli stessi divengano esigibili, ovvero scaduti, e ciò si verifica in concreto solo al momento della chiusura del rapporto affidato (e nei limiti dell’affidamento), non potendosi ritenere, prima di tale momento, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il credito liquido ed esigibile. Infatti nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario con affidamento, non può parlarsi di liquidità e disponibilità dell’interesse debitorio se non prima della chiusura del rapporto: prima di ciò la banca non può dunque pretendere alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca (ex multis Tribunale di Lecce, sez. dist. di Campi Salentina, sent. n. 46 del 03-11-2005, Dott. G. Nocera).

In linea con detti pacifici principi di diritto e di tecnica bancaria, per il vecchio testo dell’art. 120 TUB gli interessi venivano conteggiati (anche giornalmente), ma divenivano esigibili solo alla fine del rapporto bancario, cioè nel momento in cui si aveva la chiusura di tutte le partite, con il pagamento anche delle operazioni non solutorie (cfr. Cass. S.U. n. 24418 del 2010). Si creava, in buona sostanza, un “monte interessi” da liquidare alla chiusura del rapporto, che non veniva mai capitalizzato.

Con la nuova modifica apportata, invece, gli interessi debitori verranno, di fatto, conteggiati al 31 dicembre (e fin qui, nessun problema, dato che ai sensi dell’art. 821 c.c. “I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”) e diverranno esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati: cioè gli interessi divengono esigibili, per legge, dopo un certo tempo.

Interesse esigibile significa interesse scaduto e, dunque, la banca potrà richiedere il pagamento di detti interessi maturati l’anno precedente ogni 1°marzo dell’anno successivo: il correntista potrà pagarli o decidere di farli addebitare sul conto, autorizzando ex ante o ex post alla loro maturazione, l’anatocismo annuale.

La normativa in esame, in buona sostanza, consente che il correntista, parte contrattuale debolissima e succube del ceto bancario, possa (debba) autorizzare preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè ex ante, e non successivamente alla scadenza, ex post, come previsto dall’art. 1283 c.c.) l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi.

Tale possibilità concessa al correntista cela dunque una sorta di “ricatto”: l’obbligo di liquidazione degli interessi passivi entro 60 giorni se non rispettato dal correntista si tramuta sostanzialmente in una legittimazione ed automatizzazione dell’anatocismo annuale.

Ecco che l’anatocismo bancario rientra, prepotentemente, nel nostro ordinamento, in totale spregio con tutta la giurisprudenza, anche quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ma non è tutto: a detti interessi scaduti, possono poi aggiungersi gli interessi di mora, notoriamente maggiori di quelli corrispettivi: il correntista viene letteralmente messo all’angolo.

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