Sapere in anticipo, con certezza, quante tasse bisognerà pagare sull’investimento in programma. Avere garanzie sul trattamento fiscale di eventuali dividendi, royalties e interessi. E poter leggere nero su bianco se la propria attività sarà considerata una “stabile organizzazione” e in quanto tale soggetta alle stesse aliquote applicate a tutte le aziende italiane. Dovrebbe essere la norma, ma per garantirlo ai gruppi stranieri che intendono investire nella Penisola è servito un decreto ad hoc (su “crescita e internazionalizzazione delle imprese”) approvato dal governo la scorsa estate. Ora, a sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha definito con un suo provvedimento “Modalità e termini” della procedura dei cosiddetti accordi preventivi.

L‘interpello sui nuovi investimenti è riservato alle imprese che intendono investire in Italia almeno 30 milioni in attività con “significative e durature ricadute sull’occupazione” e l’Agenzia è tenuta a rispondere in modo motivato entro 120 giorni, prorogabili di 90 nel caso “sia necessario acquisire ulteriori informazioni”. L’istanza può riguardare anche la valutazione preventiva sulla presenza o meno di abuso del diritto e elusione.

Possono poi stipulare accordi preventivi tutte le imprese con attività internazionale, cioè quelle che hanno “il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti” oppure “partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti”, “hanno corrisposto dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali” o li hanno ricevuti da soggetti non residenti, quelle che “esercitano la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato” e quelle straniere che intendono aprire un’attività in Italia attraverso una stabile organizzazione.

Le imprese, spiegano le Entrate, possono chiedere che siano stabiliti in anticipo i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero e l’applicazione al loro caso concreto delle norme fiscali sugli utili. Gli accordi possono riguardare anche “la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza”.

Il provvedimento si applica anche ai procedimenti già avviati e non conclusi. Le imprese che vogliono stipulare gli accordi possono presentare una domanda all’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano.

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