Questa mattina la Corte costituzionale ha emesso un comunicato stampa nel quale annuncia il rigetto per inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna in relazione a un caso di stepchild adoption da parte di una coppia italoamericana trasferitasi nel capoluogo emiliano. Il comunicato è piuttosto stringato (e soprattutto non è l’ordinanza, sicché è difficile commentare una decisione senza leggerne la motivazione), e nondimeno esso si può sintetizzare come segue: quello di Bologna non è un caso di “adozione internazionale”, bensì di semplice riconoscimento di una sentenza straniera, dice la Corte, “pronunciata tra stranieri“. Il giudice ha insomma sollevato una questione di costituzionalità che non serve per risolvere il caso che era stato chiamato a decidere.

In quel caso, una coppia di cittadine americane aveva domandato e ottenuto, negli Stati Uniti, un provvedimento di adozione dei rispettivi figli nati da procreazione medicalmente assistita. Si trattava ora di riconoscerne l’effetto in Italia, dato che nel nostro Paese, com’è noto, il genitore non biologico, seppure adottivo secondo un provvedimento straniero, non ha alcun legame giuridico col figlio di cui si prende quotidianamente cura. La storia di questa coppia riflette una vicenda comune a moltissime coppie italiane: conviventi da vent’anni, le due donne prima contraevano un’unione civile (domestic partnership), e poi finalmente, nel 2013, celebravano il loro matrimonio, sempre negli Stati Uniti. Sentita dal giudice bolognese, la figlia delle due donne affermava che “queste due signore sono le mie mamme, sono tutte e due buone e severe, gioco con tutte e due“, aggiungendo: “Se il tribunale non dovesse accettare la mia richiesta di essere adottata anche in Italia da mamma […], sarebbe un peccato, perché avrei molto dispiacere di non essere riconosciuta come italiana“.

Il giudice aveva ritenuto che fosse contrario alla Costituzione, e necessitasse pertanto di una pronuncia della Consulta, interpretare le norme della legge sulle adozioni in materia di adozione internazionale nel senso di consentire l’adozione solamente “a coniugi uniti in matrimonio“, un requisito, questo, considerato dal Tribunale un principio fondamentale dello Stato italiano imposto dal regime di adozione internazionale. Secondo la Corte costituzionale, però, così come configurata tale questione non corrisponde al caso concreto sottoposto al Tribunale, che invece dovrà trattare la fattispecie come riconoscimento di provvedimento straniero di stepchild adoption. Nell’adozione internazionale, infatti, è la coppia di cittadini italiani che domanda al tribunale competente l’adozione di un bambino straniero, mentre nel nostro caso abbiamo una famiglia già costituitasi all’estero che le vicissitudini della vita hanno costretto a trasferirsi in Italia e a domandare il proprio riconoscimento giuridico.

Che cosa significa questo, esattamente? Il nostro ordinamento è tendenzialmente aperto alle soluzioni straniere, anche quando queste soluzioni in Italia non esistono o sono considerate eccezionali. Il controllo che il giudice italiano deve effettuare è limitato alla contrarietà all’ordine pubblico (termine tecnico da non confondere con l’omonimo corrispondente in materia di polizia e pubblica sicurezza), ma è evidente, e la giurisprudenza vuoi italiana vuoi sovranazionale lo dice chiaramente, che l’omogenitorialità non può essere contraria all’ordine pubblico in quanto protetta quale espressione di diritti fondamentali. Un diritto fondamentale non può infatti essere contrario all’ordine pubblico! E inoltre, non può opporsi a tale riconoscimento l’interesse del minore, che invece è proprio quello di vivere con la sua famiglia e dunque con entrambi i genitori.

La presa di posizione della Corte costituzionale, pur in assenza di una motivazione su cui ragionare, potrebbe giocare un certo ruolo nell’attuale dibattito politico. A tal proposito, le ultime notizie disponibili danno il testo del “Maxiemendamento” ancora lontano, visto che non è ancora stata raggiunta l’intesa sui punti essenziali della legge che l’accordo con Ncd dovrebbe annacquare se non addirittura far saltare. A tal riguardo la Corte costituzionale, che oggi eleggerà il proprio Presidente, mostra decisamente di essere sul pezzo, pronta a controllare non solo l’operato dei giudici ma anche quello del Parlamento, secondo le funzioni costituzionali che le sono assegnate.

Va in particolare ricordato un paragrafo dell’ormai tanto celebrata quanto esecrata (e a comodo dimenticata) sentenza del 15 aprile 2010, n. 138 della Corte costituzionale, in cui si legge che

spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni [omosessual], restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

Il punto è che il Senato e l’annunciato “Maxiemendamento” non possono violare quella necessità di trattamento omogeneo tra le unioni omosessuali e le coppie coniugate che la Corte garantirà successivamente con il controllo di ragionevolezza. In soldoni, se il Senato non fa le cose per bene, la legge potrebbe essere fatta a pezzi dalle corti. La stepchild adoption e soprattutto l’equiparazione al matrimonio, che Ncd si sta adoperando per eliminare, sono comprese in quel minimo costituzionale necessario per salvare la legge da una pronuncia di incostituzionalità. Ci sono diritti che il legislatore, pur nella sua sovranità, non può toccare, e che sono per loro natura sottratti al dibattito parlamentare (“alle vicissitudini della politica e dei suoi sacerdoti“, direbbe la Corte Suprema americana), ma devono considerarsi invece parte necessaria e indispensabile di una legge costituzionalmente utile.

Altrimenti, davvero, rischiamo di avere una legge inutile, discriminatoria e politicamente pericolosa. Gli interessi elettorali e di poltrona devono cedere il passo. I politici, Angelino Alfano compreso, sono tutti avvertiti.

Articolo Precedente

Amnesty International: “2015 anno nero per i diritti umani nel mondo. Violati sfacciatamente”

next
Articolo Successivo

‘Fuocoammare’: Lampedusa, l’Italia (e l’Europa) migliore

next