Senza ricetta, le donne userebbero la pillola del giorno dopo con troppa facilità”. E’ questa, secondo una recentissima indagine demoscopica, la profonda motivazione che il 77% dei farmacisti contrari alla somministrazione della nuova “pillola del giorno dopo” in assenza di ricetta medica pone a base della sua posizione. E quelli contrari sono il 46% di quelli intervistati, non proprio una minoranza irrilevante. Per la maggioranza, i motivi di fondo di questa posizione sono di natura religiosa, ça va sans dire. Posizione che sarebbe semplicemente bizzarra, se non fosse che, meno di un anno fa, l’Agenzia italiana del farmaco, recependo un’indicazione della corrispondente autorità europea (Ema), ha emesso un provvedimento con il quale ha sancito che “la pillola dei 5 giorni dopo va somministrata con ricetta solo alle minorenni. Per le altre donne, può essere venduta senza ricetta, e senza test di gravidanza”. E’ discretamente evidente, quindi, che questi signori antepongono all’obbligo di applicazione di una norma dello Stato, diretta proprio alla loro categoria professionale, altri obblighi lato sensu derivanti dalla loro “legge religiosa”.

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Anni addietro, due prodi colleghi francesi, Pichon e Sajus, di questi farmacisti portatori di quella peculiare concezione del diritto all’autodeterminazione delle donne che si è accennata all’inizio pensarono bene di invocare addirittura dalla Corte europea dei diritti dell’uomo la legittimazione del loro rifiuto di vendere farmaci contraccettivi.

La norma agitata dai due farmacisti era quella di cui all’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) in materia di libertà di religione. La Corte, nell’occasione, affermò un concetto di “personali convinzioni religiose” di un soggetto incaricato di un pubblico servizio, quale il farmacista, fortunatamente più vicino a quello tipico del Paese dei Lumi piuttosto che a quello di uno Stato in cui vige la Sharia. Infatti, statuì che l’art. 9 Cedu stabilisce di manifestare i propri convincimenti al di fuori della sfera professionale, pena un’indebita imposizione ad altri del proprio credo religioso, e dichiarò la richiesta dei due farmacisti irricevibile.

Per tornare all’ordinamento giuridico nazionale, ai sensi del Regolamento per il servizio farmaceutico, “i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia” (Regio decreto, 30 settembre 1938, n. 1706, art. 38). In tal senso, è opportuno rammentare che quell’obbligo gravante in capo ai farmacisti di “vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti”, nessuna esclusa, gode di tutela amministrativa (per le sanzioni previste dall’art. 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie), ma anche penale, per l’appunto, se il fatto costituisce reato.

Ai fini della legge penale, il farmacista è qualificato come “incaricato di pubblico servizio”, come si accennava. Per l’art. 328 del codice penale, “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di [….] sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”. In pratica, ci sono buone probabilità che quel rifiuto dei farmacisti costituisca un reato.

Può essere un utile promemoria per tutte quelle donne che, in un momento già di suo difficile della loro vita, si sentiranno negare il farmaco richiesto da un farmacista convinto che loro ingeriscano la pillola contraccettiva con la facilità con cui butterebbero giù una caramella.

Sarà poco elegante e ancor meno politicamente corretto “buttarla sul penale”, ma chi scrive continua a pensare che, fino a che il penale sarà usato come una ramazza sociale contro migranti “clandestini”, in quanto tali, e rivenditori di borse tarocche, ben potrà e dovrà esser utilizzato anche come strumento di tutela di diritti prioritari, come quello all’integrità psico-fisica delle donne. E, in ogni caso, l’obiezione di coscienza, quando è seria, da che mondo è mondo, comporta un prezzo da pagare. I personaggi storici e letterari che hanno anteposto la legge divina a quella terrena, di solito, non hanno proprio ottenuto il plauso e l’incoraggiamento delle autorità costituite, per dirla in maniera eufemistica.

Chi si rifiuta, per motivi religiosi, di prestare un’opera rientrante nei propri obblighi professionali, di una professione che ha un rilievo pubblico, causando disagio e dolore aggiuntivi a uomini e donne che, magari, con i principi e i dogmi di quella religione non hanno nulla a che vedere, si dovrà accontentare della benedizione papale (vd. quella che fornì, proprio in questo senso, Ratzinger ai farmacisti cattolici riuniti a congresso qualche anno fa).

Quella delle autorità di uno Stato laico, purtroppo, proprio non potrà pretenderla. Ne va della stessa sopravvivenza di quello Stato in quanto laico.

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