La Camera ha approvato il disegno di legge sull’omicidio stradale, ma il testo dovrà tornare al Senato per un “incidente” d’Aula che ha visto il governo andare sotto su un emendamento di Forza Italia: una modifica che fa così slittare il via libera definitivo, che in teoria era previsto per oggi. Il sì alla legge è arrivato con 346 voti favorevoli, 21 contrari (Fi e i verdiniani di Ala) e 46 astenuto (Sinistra Italiana e i Conservatori e Riformisti di Raffaele Fitto). Ma per l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore della nuova normativa bisognerà aspettare il terzo passaggio del testo al Senato (da dove il ddl era partito).

La maggioranza è stata battuta su una proposta di modifica firmata da Francesco Paolo Sisto. E’ stata approvata, con il voto segreto, con 247 sì e 219 no, malgrado il parere contrario dell’esecutivo. Secondo alcune fonti almeno 40 deputati del Pd avrebbero votato in modo diverso dalle indicazioni del capogruppo democratico Ettore Rosato. All’annuncio del risultato del voto i parlamentari berlusconiani sono esplosi in un lungo applauso. L’emendamento prevede che “il conducente che si fermi e occorrendo presti assistenza a coloro che hanno subito danno alla persona, mettendosi direttamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”. “Ha vinto il Parlamento contro un giustizialismo assurdo”, ha detto invece il capogruppo di Sinistra Italiana Arturo Scotto. “Ha vinto il diritto” ha commentato Renato Brunetta, secondo il quale il voto di oggi “apre un problema politico sulla maggioranza, che non può essere ignorato”. Ironica la replica di Rosato: “Brunetta evidentemente è in crisi di astinenza da mozione di sfiducia”. Ma Brunetta rilancia chiedendo la “vigilanza del presidente della Repubblica”: oltre il voto di Montecitorio, infatti, resta anche il voto sulle riforme istituzionali al Senato, dove la legge ha avuto l’ok solo grazie ad alcuni gruppi di opposizione come quello di Fare (di Flavio Tosi) e Ala (di Denis Verdini).

Cosa prevede la legge uscita dalla Camera? L’omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta “pesante” e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

Per quanto riguarda la fuga, se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente non è conseguenza esclusiva dell’azione del colpevole.

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Il termine aumenta nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un altro Stato anziché la revoca vi sarà l’inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo.

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