“È stato un atto di infame responsabilità. Non è che ti svegli la mattina e a 24 ore dalle elezioni t’inventi la categoria degli impresentabili, per me impresentabile è l’onorevole Rosaria Bindi, da tutti i punti di vista”. Così Vincenzo De Luca, all’epoca candidato ora presidente della Regione Campania, si scagliò contro la presidente della Commissione Antimafia che lo inserì nella lista degli impresentabili. Ma non solo De Luca passò all’attaccò e querelò la collega di partito. Lo scontro di carte bollate è finito in un nulla di fatto.

Il gip del Tribunale di Roma Giovanni Giorgianni ha archiviato, su richiesta del pm e nonostante l’opposizione del denunciante, la denuncia di De Luca. “È evidente come le decisioni furono avallate e largamente condivise dai rappresentanti dei gruppi parlamentari presenti in seno alla Commissione e come, in ogni caso, alla Commissione plenaria fu sottoposto l’esito dei lavori, immediatamente prima della conferenza stampa” si legge nel provvedimento di archiviazione. Come correttamente rilevato dal pm – argomenta il gip – non esistevano norme che vietassero l’avvio dell’istruttoria, mentre ne esisteva una, recepita dai due rami del Parlamento, che ciò consentiva, e sulle cui basi interpretative ha deliberato e operato l’Ufficio di Presidenza, sottoponendo poi le risultante alla Commissione plenaria. È allora evidente – prosegue il provvedimento di archiviazione – come rendere pubbliche, a poche ore dall’esercizio del diritto di voto, informazioni riguardanti la pendenza di procedimenti penali che, sulla base del codice di autoregolamentazione, osterebbero alla candidatura, non integra una forma di inganno o di coartazione della volontà degli elettori, ponendo al contrario questi ultimi in una posizione di maggiore consapevolezza e di informata valutazione, anche sulla questione della causa ostativa alla candidatura prevista dal codice di autoregolamentazione”.

Il giudice Giorgianni conclude: “Vanno quindi condivisi i rilievi del pm, secondo cui appare prioritaria l’esigenza di conoscenza delle vicende personali per chi si sottopone al giudizio dell’elettorato, tanto più quando le notizie sono relative a condotte tenute in occasione di cariche pubbliche in precedenza ricoperte”.

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