Milano - Sciopero dei lavoratori del commercio 12

di Alessandro Anastasi*

Diritto di sciopero, lavoro agile e salario di risultato: queste le prossime, annunciate, riforme. Diciamo subito per tutte e senza alcuna esitazione:  “No grazie, non ci stiamo”!  In primo luogo, il rischio primario è che le aziende carichino sui lavoratori i propri, frequenti, errori di valutazione, introducendo (almeno, come ipotizza il ministro del lavoro Poletti) una retribuzione non più basata sull’orario di lavoro, ma sui risultati dello stesso. Il governo si muove proprio in questa direzione – come ha fatto capire anche il responsabile economico del Pd – adottando lo smart workingcon un disegno di legge sul “lavoro agile”: anche se la partita vera, quella sul salario legato ai risultati, con ogni probabilità, entrerà in gioco solo al  momento della riforma della contrattazione di secondo livello (aziendale).

Ancor più grave, se possibile, è il rischio che si corre con la regolamentazione (ma sarebbe più giusto dire la “compressione”) del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (prevalentemente nei trasporti) attraverso tre diversi disegni di legge (nn. 550, firmatario Di Biagio; 1286, primo firmatario Maurizio Sacconi; 2006, primo firmatario Pietro Ichino) in esame al Senato. Lo spirito che sembra animare il proposto percorso legislativo si allontana dalla lettera, ma anche – e purtroppo! – dalla stessa “anima” della Costituzione Repubblicana, proprio quella che ha definito  – con l’art. 40  – l’esercizio dello sciopero come un “diritto” (ma dei lavoratori!), esercitabile “nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Ciò a differenza della serrata, lo “sciopero” dei datori di lavoro, che non è un diritto bensì considerato una mera facoltà.

In ogni caso, il riconoscimento costituzionale dello sciopero, quale diritto del singolo lavoratore, si giustifica in forza del presupposto che quest’ultimo – in quanto parte debole del rapporto di lavoro – debba godere di una tutela rafforzata, tale da (ri)equilibrare, le posizioni solo formalmente egualitarie dei contraenti: potendo astenersi dal lavoro, senza per ciò stesso essere considerato responsabile per inadempimento del contratto.

Ciò detto, i disegni di legge di cui si tratta appaiono funzionali soprattutto alla limitazione dell’area di esercizio e di efficacia del diritto costituzionale di sciopero per effetto – ancora una volta – di una legge delega (almeno secondo il ddl 1286!) strappando dunque al Parlamento le proprie prerogative; ciò, peraltro, senza che esistano o si manifestino i presupposti – nemmeno in sede di dibattito politico – di un progetto di modifica dell’art. 40 della Costituzione.

Peraltro, non può essere rimosso il dato principale: vale a dire che, per i lavoratori, lo sciopero è, e resta tutt’oggi, l’arma principale per sostenere il conflitto, promuovere vitali rivendicazioni e difendere i propri interessi; e che la stessa crescita sociale e democratica del Paese è stata in buona parte generata e accompagnata dalle astensioni collettive dal lavoro, oltre che dalle pressioni delle masse operaie.  Invece, con un disegno politico mai sufficientemente criticato, da una parte i diritti (dei lavoratori) sono stati pesantemente indeboliti dal jobs act e dall’altra si tenta di spogliare proprio i lavoratori anche del ricorso al loro strumento di lotta per eccellenza; parallelamente il sindacato appare destinato a  trasformarsi, da meccanismo di difesa e progresso sociale, in una diversa entità, tutt’oggi indefinita: in ogni caso, sempre più in difficoltà nel rappresentare le istanze, anche primarie, del mondo del lavoro.

In questo scenario le proposte emergenti dai disegni di legge, che dovrebbero regolamentare solo lo sciopero nei trasporti pubblici, invece eccedono tali confini: pensiamo, ad esempio, agli ipotizzati limiti in tema di proclamazione dello sciopero (ddl 2006 e 1286), sia in termini di preavviso sia in termini di obbligo di dichiarare preventivamente l’adesione allo sciopero: anzi, questi obblighi sembrano avere come unico scopo  quello di dissuadere, di creare un clima di intimidazione, limitando anche le possibilità – per i sindacati e i colleghi di lavoro – di svolgere attività di persuasione.

D’altro canto, mentre la tutela del diritto di sciopero, nel rappresentare un interesse fondamentale dei lavoratori, è interesse primario di una società che si definisce democratica, per altro verso questi disegni di legge dimenticano – solo per fare uno specifico, quanto clamoroso, esempio – che il relativo diritto è stato puntualmente attribuito ai “singoli” lavoratori; e dunque, se per ipotesi fallisse il referendum indetto dai sindacati finalizzato a proclamare uno sciopero, sempre e in ogni caso i lavoratori dovrebbero essere liberi di scioperare.

E, ancora: gli stessi poteri di mediazione, necessaria interlocuzione e tenuta del registro scioperi conferiti (nel modello legislativo in esame e in particolare dal ddl 550) alla Commissione di Garanzia, sembrano sottintendere una volontà riformistica che si ispira – peraltro al di fuori di un correlato e comparabile sistema di relazioni industriali – alla logica teutonica di una sorta di “procedura di raffreddamento”, allo stato del tutto estranea al modello di relazioni industriali italiano. Insomma: il giudizio complessivo su questi disegni di legge non può che essere assolutamente negativo.

Per finire: sia detto, senza intenzioni provocatorie, che anche da una semplice lettura dei vari disegni di legge, si comprende bene che la “logica” è quella di rendere, in via di fatto, difficile se non addirittura impraticabile lo stesso esercizio del diritto di sciopero, mediante l’introduzione di una serie di minuziose regole procedurali di dubbia legittimità costituzionale.
A tale riguardo occorre mettere in campo tutti gli strumenti insiti nell’ordinamento costituzionale per resistere a questo ennesimo attacco volto a “normalizzare”, in maniera feroce, un ormai storico (e collaudato) sistema di diritto del lavoro e relazioni industriali: attacco che si muove nella scia di un – ormai chiaro ai più – disegno politico restauratore (non solo interno), volto a svuotare i diritti dei lavoratori e le prerogative dei loro organismi di rappresentanza.

*Ho insegnato diritto del lavoro all’Università di Messina, ora sono un professore giramondo. Da diversi anni insegno Droit social nella Università di Parigi 1, Panthéon-Sorbonne, Travail et Études sociales; sono anche professore onorario nella Universidad Internacional de Andalusia di Siviglia (UNIA) e Componente del Teaching staff della cattedra Unesco “Resolución de Conflictos” della Università di Cordoba. Le Università di Cracovia e di Kiev mi hanno conferito la laurea honoris causa in Diritto ed Economia.
Non sono lontano dal mondo dello sport: avvocato, presente nel tempo in diverse strutture sportive, in atto sono componente della Commissione giuridica LND della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC). 
Cambiando area: infine e soprattutto. Sono un cuoco sopraffino (ma…? certamente non è vero: comunque mi piace crederlo!).

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