Due anni sono pochi per cancellare da Internet i link che ci riguardano. E’ questo, in sintesi, il succo della decisione del Tribunale di Roma che, il 3 dicembre di quest’anno ha rigettato il ricorso di un avvocato che aveva richiesto a Google di cancellare 14 link che lo avrebbero in qualche modo diffamato, in base al diritto all’oblio. I motivi? Un lasso di tempo troppo breve (appunto due anni) e la figura pubblica del soggetto che richiedeva la cancellazione, ovvero l’avvocato (che però esercitava fuori dai confini nazionali).

google oblio

Il Tribunale ha osservato che “le notizie individuate tramite il motore di ricerca risultano, nella specie, piuttosto recenti; invero, il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all’oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla condivisibile sentenza n. 5525/2012 della Suprema Corte, nella quale questo viene configurato quale diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati, presupposto nella specie assolutamente insussistente, risalendo i fatti al non lontano 2013 (o al più al luglio 2012, secondo due dei risultati della ricerca) ed essendo pertanto gli stessi ancora attuali”.

Non è la prima volta in verità che in tempi recenti il Tribunale di Roma nega le richieste di cancellazione di link su internet in base al diritto all’oblio (in quel caso si trattava Facebook e non di Google).

In quest’ultimo caso la Corte ha chiarito che il soggetto richiedente rivestiva un ruolo pubblico e «tale ruolo pubblico non è attribuibile al solo politico, ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d’affari (oltre che agli iscritti in albi professionali)».

In più, secondo il Tribunale, “il medesimo avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la predetta notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata od aggiornata coi successivi risvolti dell’indagine, magari favorevoli all’odierno istante (il quale peraltro deduce di non aver riportato condanne e produce certificato negativo del casellario giudiziale)”.

Secondo la Corte quindi “in conclusione, nell’ottica del sopra menzionato bilanciamento, l’interesse pubblico a rinvenire sul web attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all’oblio dal medesimo vantato. La domanda deve pertanto essere integralmente respinta”.

Attenzione dunque se si vuole ottenere la cancellazione di dati che ci riguardano su internet al soggetto a cui si fa la richiesta ed al tempo trascorso, il rischio è infatti quello di ottenere l’effetto opposto.

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