Fumata nera, niente di fatto, tutto rimandato.

Finisce così l’ultima – ma non definitiva puntata – della saga del Regolamento con il quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel dicembre del 2013 si è attribuita il potere di affiancarsi – ma se si guarda alla pratica sarebbe più giusto dire sostituirsi – ai giudici nell’amministrare la giustizia in materia di diritto d’autore online, ordinando in una manciata di settimane la rimozione di qualsivoglia contenuto pubblicato online e semplicemente “in odor di pirateria”.

agcom 675

Nel settembre del 2014, infatti, il Tar Lazio davanti al quale in tanti hanno contestato la legittimità del Regolamento in questione, dubitando della sostenibilità costituzionale delle norme di legge sulle quali il provvedimento affonda le sue radici, aveva sollevato davanti alla Corte Costituzionale una questione di legittimità.

Ieri è arrivata l’attesa decisione della Corte. La questione sollevata dai giudici amministrativi è mal posta, poco chiara, “ancipite”, come si dice in linguaggio tecnico e deve, per questo, essere dichiarata inammissibile. Nessuna decisione nel merito, dunque.

E’ rimasto, pertanto, deluso chi si aspettava che la Consulta, in un modo o nell’altro, avrebbe risolto la querelle ormai in corso da anni tra chi ritiene che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia abusato dei propri poteri varando il Regolamento in questione e quanti – con in testa, naturalmente, la stessa Agcom – si dicono convinti esattamente dell’opposto ovvero della piena legittimità dell’iniziativa dell’Authority presieduta da Angelo Marcello Cardani.

Ma la Corte costituzionale, pur respingendo al mittente la questione di legittimità, ha messo nero su bianco alcune considerazioni che sembrano destinate a segnare il destino del Regolamento e della “partita” tra “favorevoli” e “contrari” alle nuove norme: “Occorre preliminarmente osservare – scrivono i giudici – che le disposizioni censurate non attribuiscono espressamente ad Agcom un potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.

E poi, poco più avanti, chiariscono il loro pensiero: “A prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della ricostruzione del quadro normativo e della interpretazione datane dal rimettente, è evidente che nessuna delle disposizioni impugnate, in sé considerata, dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al Tar. Esso è desunto dal giudice a quo [i giudici del Tar, ndr], in forza di una lettura congiunta delle previsioni sopra esaminate, che non risulta coerentemente o comunque adeguatamente argomentata”.

I giudici della Consulta, pertanto, dubitano che l’Autorità per le Garanzie delle comunicazioni disponesse – e disponga – del potere necessario ad ergersi – attraverso il varo di un Regolamento –  a “giudice” dei diritti d’autore online.

E’, esattamente, il principale dubbio che gli “avversari” del Regolamento e dell’iniziativa dell’Agcom segnalano sin dall’inizio della vicenda e che l’Authority ha, sin qui, respinto con fermezza sostenendo di aver esercitato poteri attribuitili proprio da quelle norme che, oggi, la Corte Costituzionale non ritiene possano essere lette in tal senso. Ed è evidente che se i giudici della Corte Costituzionale hanno ragione il Regolamento è illegittimo giacché è stato adottato da un Autorità priva dei necessari poteri.

Che si sia “fatto il tifo” per il Regolamento o contro, dunque, con la decisione della Corte Costituzionale non vince nessuno e si perde tutti. E si perde per tante ragioni.

Si perde, innanzitutto, perché è evidente che l’epilogo di quella che è ormai divenuta un’autentica epopea istituzionale è ancora lontano giacché la Consulta non ha scritto nessuna parola definitiva sul merito della vicenda pur confermando, “certificando” e amplificando i dubbi sulla sua legittimità e, dunque, sulla fondatezza di una delle due tesi contrapposte.

Si perde perché ci si ritrova tutti costretti a continuare ad accettare l’idea che si sia aperto – a guardare ai risultati ottenuti attraverso l’applicazione del regolamento, senza neppure grande successo – uno squarcio in alcuni dei principi più sacri nel nostro Ordinamento come quello secondo il quale, le regole, salvo delega espressa da parte di una legge, le scrivono governo e Parlamento o quello che vuole che la giustizia – ivi inclusa quella in materia di diritto d’autore – l’amministrino i giudici.

Si perde perché non è davvero bello che un Paese con ambizioni democratiche come il nostro debba leggere in una sentenza della sua Corte costituzionale che un’Autorità amministrativa indipendente sembrerebbe aver scritto un intero Regolamento senza che la legge gliene attribuisse i poteri.

Ma si perde tutti, soprattutto, perché le parole messe nere su bianco dai giudici della Consulta a proposito della mancanza di un adeguato fondamento normativo nell’iniziativa dell’Authority di Angelo Marcello Cardani non potranno restare a lungo inascoltate e, quindi, prima o poi, i giudici del Tar Lazio davanti al quale pende ancora il giudizio di legittimità del Regolamento o quelli del Consiglio di Stato che potrebbero essere investiti, in appello, della questione, dovranno prendere atto del fatto che un atto amministrativo adottato in assenza di una legge che autorizzi l’Autorità emanante a vararlo è semplicemente illegittimo.

A quel punto bisognerà ricominciare tutto da capo.

Il lavoro di anni – l’Autorità Garante ha iniziato a lavorare al Regolamento in questione oltre cinque anni fa – è destinato ad essere sacrificato sull’altare della sorda ostinazione con la quale contro l’evidenza l’Autorità ha deciso di proseguire sul suo cammino esercitando un potere regolamentare che non le spetta e non può – almeno nei termini in cui lo ha esercitato – spettarle perché si tratta di questioni che attengono al difficile equilibrio tra diritti fondamentali contrapposti: la libertà di informazione e il diritto d’autore.

Lavoro di tanti, soldi dei contribuenti, battaglie, contrasti ed attriti tra i tanti protagonisti del sistema della circolazione dei contenuti audiovisivi che, semplicemente, potevano essere evitati, prendendo atto di ciò che era ovvio: serviva – e serve – una legge perché un’Autorità amministrativa possa sostituirsi, ad un tempo, a Parlamento e giudici e non è neppure scontato che quella legge sarebbe costituzionalmente legittima.

E, a questo punto, conta davvero poco dire – come pure onestà intellettuale impone si dica – che nel suo primo anno di vita il Regolamento è stato applicato con equilibrio dall’Autorità perché il punto è un altro ovvero che quel Regolamento non avrebbe potuto e dovuto mai essere varato.

Nota di trasparenza: assisto da legale alcune delle parti che hanno impugnato il Regolamento.

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