Altra bocciatura per la legge 40 da parte della Corte Costituzionale: una sentenza dei giudici della Consulta ha infatti dichiarato illegittimo l’articolo della legge in cui si vieta la selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità stabiliti dalla legge 194 sull’aborto e accertate da apposite strutture pubbliche. E’ quindi possibile la selezione di embrioni se questo potrà evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie.

Prima di questa sentenza, la 229/2015, la legge vietava la selezione, un paradosso rispetto al diritto della donna di subire un aborto terapeutico in caso di grave malattia del feto. “Da un punto di vista pratico, nei centri specializzati in Pma non cambia niente – ha commentato Andrea Borini, presidente nazionale Sifes (Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione) e dei centri Tecnobios – Ma è una precisazione importante perché accresce la sicurezza del nostro lavoro”.

Soddisfatta anche Maria Paola Costantini, avvocato di molte coppie infertili, che però è già proiettata sul prossimo obiettivo nella battaglia per la fecondazione assistita: “Speriamo che l’accesso sia per le coppie infertili che per le coppie fertili a rischio di trasmissione di gravi malattie genetiche sia possibile nel servizio sanitario. Per ora non c’è traccia di ciò né nelle ultime linee guida del 2015 emanate dal ministero della Salute“.

Nella stessa sentenza è stata dichiarata non fondata la questione riguardante la sanzione penale prevista  in caso di soppressione di embrioni: la violazione resta punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. Per la legge 40, quindi, gli embrioni vanno conservati anche se malati e quindi del tutto inutilizzabili.

Entrambe le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Napoli secondo cui l’articolo 13 violerebbe gli articoli 3, sotto il profilo della ragionevolezza, e 32 della Costituzione, per contraddizione rispetto alla finalità di tutela della salute dell’embrione di cui all’articolo 1 della stessa legge 40. Questo contrasterebbe anche con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che include il desiderio della coppia di generare un figlio non affetto da malattia genetica. Nel maggio scorso la stessa Corte Costituzionale aveva bocciato la parte della legge 40 in cui veniva vietato alle coppie fertili portatrici di patologie genetiche potranno di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita.

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Legge 40, demolita un’altra norma: la selezione degli embrioni non è eugenetica

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