C’è una data che fa da spartiacque per i diritti dei passeggeri italiani: dal 15 ottobre tutti stanno godendo dello stesso livello di tutela che si tratti di aereo, treno, autobus e navi. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha, infatti, finalmente pubblicato anche il regolamento del trasporto via mare e per vie navigabili (come fiumi o laghi) che, per la prima volta, stabilisce le sanzioni a carico delle compagnie che creano dei disservizi ai clienti di barche, traghetti e navi da crociera. Non si tratta però di rimborsi o risarcimenti a favore dei passeggeri (questi sono già stati stabiliti nel Regolamento europeo 1177/2010), ma delle modalità operative e procedurali di attuazione della disciplina sanzionatoria. In altre parole, vere e proprie multe che possono essere comminate su segnalazione del passeggero o d’ufficio e che dovrebbero scoraggiare le compagnie a non calpestare più i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazione o ritardo del viaggio.

Il regolamento che, arrivato in extremis rispetto alle disposizioni stabilite dall’Unione europea (dove è entrato in vigore nel dicembre 2012) che negli scorsi mesi ha anche minacciato l’intervento della Corte di giustizia se l’Italia non lo avesse adottato, dovrebbe rappresentare l’arma in più per i consumatori. È, infatti, ancora vivo il ricordo dell’odissea vissuta dai ventimila passeggeri che, nell’estate del 2014, furono lasciati a terra dalla GoinSardinia, l’ormai ex compagnia di navigazione in servizio tra Olbia e Livorno (è stata dichiarata fallita nel giugno 2015) che sospese improvvisamente la navigazione senza che nessuna autorità potesse intervenire. Tanto che i rimborsi difficilmente verranno erogati ai passeggeri: per quanti non abbiano ottenuto l’immediata restituzione del biglietto del traghetto acquistato all’epoca, l’unica strada percorribile è quella dell’insinuazione al passivo fallimentare. Mettersi cioè in coda insieme a tutti gli altri creditori e sperare che siano rimasti dei quattrini nelle casse della società. L’udienza di verifica dello stato passivo è fissata per il prossimo 3 dicembre.

Del resto che il mondo dei trasporti sia costellato di disavventure, insidie e drammi per i passeggeri è cosa nota, ma ora – ha spiegato il presidente dell’Autorità dei trasporti, Andrea Camanzi – spunta qualche speranza in più di “ottenere giustizia con una regolamentazione che, almeno in materia di diritti, si è uniformata con quella europea”. E la chiave intorno alla quale ruota questa chance è che d’ora in poi i passeggeri che abbiano già presentato reclamo all’impresa di trasporto via mare o per vie navigabili interne, potranno rivolgersi in seconda istanza, anche tramite le associazioni dei consumatori, all’Authority per segnalare le violazioni.

Come far valere i propri diritti
I reclami devono essere redatti compilando una modulistica specifica e inviati all’Autorità per raccomandata o pec dopo che siano decorsi almeno 60 giorni dall’invio del reclamo al vettore che gestisce il servizio di trasporto. Quali? Ad esempio – spiega l’associazione Aduc –  se il traghetto non parte (o parte con ritardo previsto di oltre 90 minuti) e la compagnia non avvisa i passeggeri della possibilità di farsi rimborsare il biglietto. Oppure la mancata assistenza in caso di cancellazione (a seconda del caso spuntini, pasti, bevande, sistemazione in albergo o altro alloggio). Ma i comportamenti più puniti sono comunque quelli che ledono i diritti dei passeggeri con mobilità ridotta o diversamente abili. Ad ogni disservizio, infatti, corrisponde una sanzione minima e massima che verrà applicata e fatta pagare al gestore con un’importante novità: i soldi sborsati andranno ad alimentare un fondo che, almeno sulla carta, dovrebbe essere utilizzato per finanziare progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti.

I principali obblighi a carico delle compagnie per i quali il passeggero può fare segnalazione
Sul fronte biglietti e contratto di viaggio, la mancata erogazione prevede una sanzione che va da 150 a 1.500 euro. Se non viene comunicata la cancellazione alla partenza, il ritardo (avviso da dare quanto prima ai passeggeri in partenza e non oltre 30 minuti dopo l’ora di partenza prevista) o il nuovo orario di partenza, la multa può arrivare a 5mila euro. Ma se non si consente al cliente di scegliere, in caso di mancata partenza dal porto (o ritardo di oltre 90 minuti), tra un trasporto alternativo a condizioni simili o il rimborso del prezzo del biglietto con ritorno, se necessario, al punto di partenza, la sanzione è di 15mila euro. Alle compagnie costa, invece, 600 euro a passeggero la mancata assistenza in caso di cancellazione o ritardo della partenza. E se tutte queste informazioni non vengono chiaramente fornite, i gesrtori devono sborsare anche 900 euro a cliente. Si arriva poi a 25.000 euro per le compagnie che non attivano un sistema di gestione dei reclami.

Per quanto riguarda, infine, i passeggeri disabili o con mobilità ridotta, il regolamento prevede specifiche casistiche per non discriminare il loro viaggio: dalla mancata assistenza gratuita (1.200 euro) alla non erogazione del biglietto o al mancato sforzo per proporre un’alternativa di trasporto (5mila euro), fino a 15mila euro in caso di mancata fissazione di condizioni d’accesso non discriminatorie in collaborazione con organizzazioni che rappresentano persone disabili o a mobilità ridotta.

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