La multa da 1 milione di euro che l’Antitrust ha dato l’anno scorso a Trenitalia per “pratiche commerciali scorrette” dovrà essere rivista. L’ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo parte del ricorso proposto dalla società con gli avvocati Antonio Lirosi, Piero Fattori e Michele Carpagnano. L’authority aveva censurato la procedura seguita nei confronti dei passeggeri senza biglietto, decretando che le sanzioni applicate “mirano non solo a reprimere gli abusi, ma sono strumentali alla rigidità del sistema tariffario”, in contrasto con il Codice del Consumo, e troppo onerose.

Per il Tar, al contrario, “correttamente Trenitalia applica, nel caso in cui il passeggero sale a bordo del convoglio senza titolo di viaggio, la norma sanzionatoria”, e questo porta a “ritenere non condivisibile la qualifica di ‘scorretta’ della pratica seguita”. Non appare poi ai giudici scorretta neanche “la pratica di includere tra le ipotesi di mancanza di biglietto per viaggi di lunga e media percorrenza anche il caso del viaggiatore che risulta in possesso di un titolo di viaggio ma scaduto o utilizzato oltre i limiti temporali previsti dall’offerta cui si riferisce o su un treno diverso da quello prenotato”. Cosa diversa, invece, è il recupero dei soldi dei biglietti non posseduti dai viaggiatori già a bordo treno. Le modalità di recupero, scrive il tribunale, “sono state definite da Trenitalia con una procedura che appare effettivamente aggressiva. L’arco temporale entro il quale effettuare il pagamento è effettivamente breve e finisce per costringere il viaggiatore sprovvisto del biglietto a regolarizzare immediatamente per evitare di essere costretto a pagare una sovrattassa maggiore. Una diversa dilatazione dei tempi non vanificherebbe di certo la finalità anti evasione del sistema”.

Trenitalia si è detta soddisfatta per la sentenza. “Il Tar ha riconosciuto come legittima, e coerente con il sistema di prenotazione obbligatoria del posto a sedere sul treno, la pratica di Trenitalia di sanzionare il possesso di un biglietto non valido, perché usato, ad esempio, su un treno diverso da quello prenotato, alla stessa stregua della mancanza del biglietto”, si legge in una nota della società del gruppo Ferrovie dello Stato. “L’altra pratica commerciale sanzionata dall’Autorità, nella decisione impugnata davanti al Tar, ossia la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta soltanto nell’imminenza della contestazione, è già stata modificata da Trenitalia, anticipando la sentenza del Tribunale amministrativo. Il cliente ha a disposizione 60 giorni per pagare la sanzione in misura ridotta”.

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