Renzi finalmente canonizzerà tutti gli italiani. Perché è raro pensare che non vi siano utenti di energia elettrica che godano un immobile.
Esattamente un anno fa ci aveva già provato, poi abbandonando l’idea bislacca, a seguito di proteste diffuse e a dubbi tecnici. Ora il vento è cambiato e il Rottam’attore si sente legittimato dalla potente ripresa economica dello 0,1 %. Un peto nel deserto ma impossibile non udirlo.

Rai675

La neo confezionata Legge di Stabilità (con cui ci si dimentica curiosamente di tagliare le 8.000 e passa inutili società partecipate degli Enti locali, le centinaia di Enti inutili e le Province, poltronifici a spese nostre di politicanti riciclati, trombati e mediocri, oltre ai finanziamenti dei Partiti) trasla l’obolo del canone Rai nella cosiddetta bolletta dell’energia, al fine di “stanare gli evasori” (stiano sereni quelli nei paradisi fiscali) e per spalmare su tutti l’amata “tassa”.

Il canone televisivo o canone Rai è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla  ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano. La fonte giuridica è il  regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1938) secondo cui «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.» (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1, in materia di “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.”). La qualificazione giuridica di tale imposta è stata sancita dalla Corte costituzionale: «Benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio […] ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria […] E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è inteso come imposta» (Corte costituzionale, 26 giugno 2002 n. 284).

Addirittura tale imposta è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità impositiva, in quanto la detenzione degli apparecchi si porrebbe come presupposto della sua riconducibilità a una manifestazione di capacità contributiva adeguata al caso.

Secondo i giudici della Cassazione il canone «Non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall’altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo» (Corte di Cassazione, 20 novembre 2007 n. 24010). Pertanto la detenzione di un apparecchio, indipendentemente dall’effettiva ricezione dei programmi della Rai o dalla mancanza di interesse a riceverne, reclude l’utente possessore al pagamento del canone: «In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato» (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1, in materia di “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”).

Il canone è il frutto di una fonte legislativa di 77 anni fa, poi legittimata e rafforzata discutibilmente dal Giudice delle Leggi e dalla giurisprudenza di legittimità. Si deve pagare un’imposta perché si detiene un apparecchio idoneo alla ricezione. Una imposizione illiberale.

Il sito http://www.canone.rai.it/ è ingannevole, al pari dei moniti fascisti: “Devi pagare il canone/altrimenti sei un evasore”. Imporre ora tale canone in bolletta è un artifizio non solo demenziale ma soprattutto di dubbia legittimità. Infatti il corrispettivo di un contratto di somministrazione, quale la fornitura di energia elettrica, viene legato ad una imposta che nulla c’entra con tale corrispettivo. E’ come legare le mele con le pere. Peraltro, può dirsi legittimo l’imporre il pagamento (molti hanno il metodo R.i.d.) a chi non possiede un apparecchio? Infatti siamo (io non la posseggo dal 2008) certamente in molte migliaia a non averlo. E dunque mi si prospetterà un contenzioso contro l’Ente impositore (quale sarà peraltro?) ed aumenteranno certamente le cause. Che ne pensa il Guardasigilli Orlando di questa tecnica legislativa d’accatto?

In altri civili Paesi si usa il segnale criptato ed il servizio pubblico è una scelta non una mera imposizione. Da noi invece di stanare i veri evasori si considerano tutti evasori. Dunque anche i non evasori, nella specie in quanto carenti di “soggettività passiva”. E’ come voler far pagare il bollo auto a chi gira in bicicletta o ai pedoni. Oddio… avrò mica dato un suggerimento agli illuminati tecnici renziani?

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