Il compimento degli 80 anni o la morte non determineranno la cancellazione delle condanne dal Casellario giudiziario: è quanto prevede un emendamento al ddl penale del Movimento 5 Stelle approvato dalla Camera. Secondo la legge in vigore, il compimento dell’ottantesimo anno o la morte dell’interessato determina la cancellazione delle pene dal Casellario.

Il provvedimento, che prevede tra le altre cose la delega al governo per riformare la normativa sulla pubblicazione delle intercettazioni, è in discussione alla Camera in questi giorni. L’esame degli emendamenti è stato rinviato a martedì prossimo, a partire dalle ore 11: restano da esaminare quelli relativi alla normativa sulle intercettazioni.  In base a quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo, invece, la votazione finale sul provvedimento si terrà mercoledì 23 settembre e sarà preceduta dalle dichiarazioni di voto trasmesse in diretta televisiva.

Sempre nella seduta odierna è stato approvato l’emendamento che cancella l’articolo 625 ter del codice di procedura penale: addio, quindi, alla cosiddetta “rescissione del giudicato“, ovvero alla possibilità per il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato di chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che la sua assenza dal processo è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Nella seduta di ieri, invece, è stato approvato l’aumento delle pene del 416 ter, ovvero il reato che disciplina il voto di scambio politico mafioso: salgono da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni di carcere.

“Ci eravamo impegnati in tal senso – afferma il deputato Pd Davide Mattiello, componente delle commissioni giustizia e antimafia, e relatore nel 2014 della riforma del voto di scambio – mantenendo la proporzione con l’innalzamento delle pene del 416 bis, votata in primavera. Il nuovo reato di scambio politico mafioso è consumato nel momento in cui politico e mafioso si accordano ed è l’accordo e soltanto l’accordo che va dimostrato, non rilevando quanto capiti successivamente. E’ una forte anticipazione della consumazione del reato, oltre alla estensione del perimetro delle condotte contemplate, avendo introdotto le altre utilità come si chiedeva da vent’anni”.

La riforma del 416 ter, approvato per la prima volta nel 1992 e riformato nell’aprile del 2014, è stata al centro di forti polemiche. Uno dei punti molto contestati, soprattutto dai Cinque Stelle, sono le pene, che la riforma del 2014 aveva abbassato e che in Commissione Giustizia nelle scorse settimane sono state alzate.

Altro argomento che aveva suscitato le polemiche dei magistrati che devono applicare la norma, è l’obbligo di dimostrare  “il metodo mafioso” di procacciamento delle preferenze: particolare che, secondo numerosi investigatori, tende quasi a neutralizzare l’esistenza stessa della norma. Nelle scorse settimane il relatore Mattiello  ha proposto una legge di interpretazione autentica per chiarire che secondo il legislatore il reato è commesso quando le parti si accordano e chi riceve la promessa di voti ha coscienza di accordarsi con un mafioso.

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