Il tragitto da casa alla sede del primo cliente della giornata e viceversa costituisce orario di lavoro. Lo ha sancito la Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza pubblicata giovedì. Il principio vale per tutti i lavoratori senza luogo di lavoro fisso, come agenti di commercio e rappresentanti.

Il pronunciamento nasce dal ricorso di una società spagnola, la Tyco, specializzata in impianti antifurto e antincendio, che nel 2011 ha chiuso gli uffici regionali sostituendoli con una rete di operatori dotati di auto e cellulare di servizio. La Corte, applicando la direttiva 88/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, ha dichiarato che “nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro”.

Bocciato, quindi, il regolamento applicato fino a oggi dalla società, che considerava “tempo di riposo” la percorrenza da casa al primo cliente e il ritorno a fine giornata e calcolava la durata quotidiana del lavoro “conteggiando il tempo trascorso tra l’ora di arrivo dei dipendenti sul luogo in cui si trova il primo cliente e l’ora in cui i dipendenti partono dal luogo in cui si trova l’ultimo cliente”. Anche se la distanza che gli agenti devono percorrere è in alcuni casi superiore ai 100 chilometri e richiede più di tre ore di viaggio.

I giudici del Lussemburgo al contrario ritengono che “i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento” perché “i lavoratori non hanno la possibilità di disporne liberamente e di dedicarsi ai loro interessi“. Infatti “la circostanza che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli uffici regionali e non della volontà dei lavoratori stessi”. Ne deriva che “costringerli a farsi carico della scelta del loro datore di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo”.

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