Diciamo che Alessandro Pace – professore emerito di Diritto costituzionale a La Sapienza di Roma– non ha molti dubbi: “L’attuale Parlamento, mentre doveva approvare le leggi elettorali secondo le indicazioni della Consulta (sentenza n. 1 del 2014), non avrebbe dovuto porre mano alla revisione costituzionale”.

Questo governo si comporta come un esecutivo di legislatura e ha tutta l’intenzione di concludere l’iter di riforma.
È vero. Ma le Camere elette nel 2013 in forza di una legge elettorale poi dichiarata incostituzionale (perché non garantiva la rappresentatività) non possiedono la legittimità necessaria per modificare la Costituzione. Inoltre dalle battute finali della sentenza numero 1 si evince chiaramente che il “principio di continuità degli organi costituzionali” (che, per la Consulta, era ciò che consentiva alle Camere di continuare a operare) poteva essere invocato solo per un breve periodo di tempo, non per un’intera legislatura, come subito preteso da Renzi. Con la conseguenza (voluta?) di poter condizionare la volontà dei parlamentari “nominati”, mediante il costante “ricatto” del possibile scioglimento delle Camere.

Ormai è cosa fatta. O no?
Vedremo. Tenga però presente che, al momento, abbiamo, quanto alla forma di governo, un testo che solleva forti perplessità, in quanto, anche grazie all’Italicum, persegue un obiettivo ben preciso: eliminare i contropoteri interni ed esterni alla Camera dei deputati al fine di assicurare la governabilità dell’esecutivo, e cioè al partito più votato, e quindi, in palese ulteriore contrasto con la sentenza n. 1. Che a proposito del Porcellum, aveva esplicitamente sottolineato come la governabilità non possa essere garantita a discapito della rappresentatività.

Ma il Senato potrebbe modificare l’articolo 2 del disegno già approvato in seconda lettura a Montecitorio?
Sì. Perché si tratta di una modifica della Costituzione e già nel 1993 la giunta del regolamento della Camera – presieduta da Giorgio Napolitano – ammise degli emendamenti ad articoli già approvati da entrambi i rami del Parlamento, e ciò proprio perché modificavano la Costituzione.

Che ci dice del nuovo Senato che uscirebbe dal testo della riforma?
Il testo attuale è contraddittorio. Pur dovendo rappresentare le istituzioni territoriali, il Senato viene privato del potere di legiferare su materie relative proprio alle autonomie territoriali, di verificare la corretta attuazione delle leggi statali e regionali concernenti le autonomie e di valutare l’impatto che tali autonomie territoriali subirebbero in conseguenza di decisioni del governo concernenti l’Unione europea. Per contro, il Senato conserva sia la funzione legislativa ordinaria, sia la funzione di revisione costituzionale, ancorché non sia elettivo. Il che costituisce un grave errore. L’articolo 1 della nostra Costituzione, proclamando la sovranità popolare “nella forme e nei limiti della Costituzione”, intende infatti garantire, per i due rami del Parlamento (e non solo), il suffragio popolare diretto, come sottolineato dalla Corte nella sentenza numero 1.

Ma quella in discussione è una legge costituzionale che perciò può modificare la Carta. Non è così?
No. Perché la Corte costituzionale, nella famosa sentenza numero 1146 del 1988, ha affermato di poter giudicare la legittimità costituzionale anche delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale quando queste violino “i valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”, tra cui, secondo la Corte, rientra il principio della sovranità popolare. Anche per questa ragione gli emendamenti dell’articolo 2 del disegno di legge dovrebbero ritenersi pienamente ammissibili.

Il ministro Boschi sostiene che se il Senato venisse eletto dal popolo, non gli si potrebbe negare il potere di votare la fiducia al governo, con la conseguenza che verrebbe meno il punto più qualificante della riforma: la spettanza alla sola Camera della titolarità del rapporto fiduciario col governo.
Quello del ministro Boschi è un sofisma. Mentre è l’articolo 1 della Costituzione a imporre che la funzione legislativa debba essere esercitata da rappresentanti del popolo direttamente eletti, il conferimento alla sola Camera della titolarità del rapporto fiduciario costituisce una scelta politica del tutto libera.

Se Palazzo Madama riconfermasse l’elettività del Senato, il testo attuale potrebbe passare?
Nemmeno per sogno. Ho già accennato alla grave carenza di contropoteri che caratterizza il ruolo della Camera dei deputati nel testo finora approvato. Una carenza che dovrebbe in qualche modo essere attenuata: penso alla previsione del potere della minoranza di richiedere l’istituzione delle commissioni parlamentari d’inchiesta e all’introduzione, in Costituzione, di un qualche principio direttivo per i regolamenti parlamentari che, secondo l’attuale testo, dovrebbero garantire i diritti delle minoranze. Quanto al Senato mi limito a osservare che prevedere che il Parlamento sia costituito da un Senato composto da 100 senatori e da una Camera che continuerebbe a essere composta da 630 deputati, implica che il Senato non svolgerebbe alcun ruolo rilevante, nel Parlamento in seduta comune: per le elezioni del presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali e dei componenti laici del Csm. È la cartina di tornasole del ruolo effettivo che svolgerebbe il Senato.

Il bicameralismo non verrebbe superato?
Gaetano Silvestri ha giustamente rilevato che il modello di Senato previsto dal testo attuale non è idoneo “a superare il bicameralismo paritario in direzione di un efficace contrappeso territoriale all’ interno del Parlamento nazionale”, ma configurerebbe un’assemblea politica con minori funzioni, competenze e numero di componenti rispetto alla Camera dei deputati, e quindi con “inferiore legittimazione democratica” ma con tutte le “beghe esistenti nei micro-sistemi politici regionali”. Senza dimenticare gli scandali che coinvolgono la politica locale, che costituirebbero una ragione più che sufficiente contro il Senato eletto dai consigli regionali. Meglio, allora, sarebbe passare decisamente al monocameralismo, a patto però che siano previsti forti contropoteri interni, configurando il Senato come mero organo consultivo privo di poteri legislativi.

Cosa pensa delle ultime dichiarazioni di Giorgio Napolitano, pubblicate ieri da Repubblica?
Rispetto sempre le tesi opposte alle mie, quale che sia l’autorevolezza di chi le abbia sostenute. Mi permetto però un rilievo secondario: Leopoldo Elia – le cui parole sono state correttamente riportate – avrebbe decisamente avversato l’abnorme concentrazione di potere di questa riforma, come già nel 2006 aveva duramente criticato il “premierato assoluto” della riforma Berlusconi.

da Il Fatto Quotidiano del 12 agosto 2015

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