Sugli ultimi giri di lancette a disposizione dei contribuenti italiani che, nonostante l’odissea del varo della rivoluzione della dichiarazione redditi, avevano comunque deciso di scegliere la strada del fai da te, è arrivata l’ennesima modifica. E’ stata estesa a tutti la proroga dal 7 luglio al 23 luglio per presentare il 730 precompilato. Due settimane di tempo in più già concesse, solo pochi giorni fa, a Caf e professionisti che abbiano già trasmesso ad oggi l’80% delle dichiarazioni a loro carico. A chiarirlo è la circolare 26/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, che spiega: “Tenuto conto della necessità di agevolare i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione, coloro che non hanno ancora presentato il modello e che non si sono rivolti a un intermediario potranno farlo anche online fino al prossimo 23 luglio, utilizzando l’applicazione web disponibile sul sito delle Entrate”.

Insomma, l’ennesima toppa che il Fisco è stato costretto a mettere in corsa per risolvere le diverse problematiche emerse da quella che è stata presentata come la più grande semplificazione per la vita di chi paga le tasse.

Cosa accadrà ora ai singoli contribuenti che sfrutteranno la proroga concessa? – Vedranno slittare tra agosto e settembre gli eventuali rimborsi che, normalmente, vengono accreditati nello stipendio o nel rateo della pensione di luglio sempre che il contribuente abbia un sostituto d’imposta. Se, infatti, non si ha un datore di lavoro la tempistica è ancora più lunga.

730 integrativo  Il tempo concesso in più non servirà, invece, a rettificare la dichiarazione già presentata. Chi, infatti, si fosse accorto solo dopo l’invio di aver dimenticato delle detrazioni o di aver commesso errori, può solo presentare un 730 integrativo oppure un Unico integrativo entro il 25 ottobre. Sempre nella circolare, infatti, l’Agenzia delle Entrate precisa che fino al 29 giugno il contribuente poteva effettuare le correzioni presentando una nuova dichiarazione on line sostitutiva di quella già inviata.
Anche se un reddito non viene indicato nella dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della Certificazione unica da parte del sostituto d’imposta, il contribuente dovrà integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia e sanzionato per dichiarazione infedele.

Responsabilità dei Caf
Tra le numerose novità introdotte dal 730 precompilato c’è anche il ruolo assunto dai Caf nel caso di errori. Le Entrate spiegano che per la responsabilità del sostituto d’imposta è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata o trasmessa tardivamente o non trasmessa. Inoltre, il Caf o il professionista che vista il modello 730 in cui si richiede la detrazione dell’ecobonus del 65% per gli interventi di efficienza energetica e per le ristrutturazioni edilizie del 50% è tenuto al controllo del contratto e della relativa registrazione.

I Caf non sono, invece, responsabili in caso di errori materiali che il contribuente sarebbe stato in grado di correggere. L’Agenzia ha sottolineato, infatti, che il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza dei redditi indicati dal contribuente diversi da quelli per i quali è presente una Certificazione unica (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione). Quindi il contribuente è tenuto ad effettuare il controllo sui dati che ha indicato in dichiarazione, mentre il Caf è tenuto al controllo della documentazione rilevante ai fini del visto di conformità e al calcolo corretto delle imposte sulla base dei dati dichiarati. Poi, una volta ottenuta copia del 730, spetta sempre al contribuente integrare la dichiarazione.

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