L’organizzazione di Carminati, Buzzi e gli altri è mafia. Una nuova conferma del 416 bis contestato dai pm guidati di Giuseppe Pignatone (nella foto) arriva dalla Cassazione, che ha reso note le motivazioni con cui il 10 aprile ha bocciato i ricorsi di diversi arrestati di Mafia capitale, tra i quali Salvatore Buzzi, Luca Odevaine e Franco Panzironi. “La forza intimidatrice” di un’organizzazione mafiosa può derivare, oltre che dalla violenza, anche dalle “contiguità politiche ed elettorali”, scrivono i giudici, e dal sistematico ricorso al “metodo corruttivo” per determinare un “sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio”.

La sesta sezione penale della Cassazione, nelle sentenze numero 24535 e 24536 (relatore Gaetano De Amicis, presidente Antonio Agrò), enuncia un principio di diritto su un tema sempre più dibattuto. I confini, appunto, dell’accusa di associazione mafiosa fuori dalle regioni tradizionali – tema controverso anche in diversi processi svolti in Lombardia, per esempio – e, nel caso romano, per organizzazioni criminali autoctone che non appartengono a “marchi” riconosciuti come ‘ndrangheta e Cosa nostra. La forza intimidatrice dalla quale derivano “assoggettamento e omertà”, scrivono i giudici analizzando le posizioni di 16 ricorrenti – “può essere diretta a minacciare la vita o l’incolumità personale” o anche “le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative” di una comunità. E ferma restando “una riserva di violenza nel patrimonio associativo”, tale forza può essere acquisita da una struttura che “con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende pubbliche”. Un passaggio importante, dato che diverse inchieste nel Nord e nel Centro Italiano dimostrano come il controllo criminale di fette dell’economia lecita non comportino necessariamente il ricorso a minacce e armi, se non come extrema ratio.

La Cassazione dà quindi ragione all’impianto accusatorio della Procura e del gip di Roma per quanto riguarda la prima tranche di Mafia Capitale, relativa agli arresti di dicembre, evidenziando la “esaustività della motivazione offerta dai giudici di merito che hanno sottolineato l’estremo livello di pericolosità raggiunto dal sodalizio, in ragione della sua articolazione soggettiva, unitamente alla disponibilità di uomini e mezzi, alla netta ripartizione di ruoli e compiti fra ciascuno dei suoi componenti e all’ampiezza di un programma criminoso in progressiva espansione nel settore dell’economia e dei lavori pubblici”.

La Cassazione pone l’attenzione sul salto di qualità dimostrato su Mafia capitale. “Proprio in relazione al settore della pubblica amministrazione – scrivono gli ermellini – l’ordinanza impugnata ha individuato il verificarsi del salto di qualità nelle attività dell’associazione in esame, in quanto avvenuto, per un verso, grazie ai rapporti di amicizia e comune militanza politica intrattenuti dal Carminati con persone (per esempio Carlo Pucci, Luca Gramazio e Franco Panzironi) che avevano assunto importanti responsabilità amministrative e di direzione nell’ente Eur spa, nel Consiglio comunale e nell’Ama) a seguito del mutamento di vertice nell’amministrazione capitolina e, per altro verso, e, soprattutto, grazie all’accordo intervenuto con Salvatore Buzzi e la struttura imprenditoriale da lui organizzata e gestita”.

Sul ruolo di Luca Odevaine, imputato di concorso in fatti di corruzione, la Cassazione scrive che “Odevaine ha agito da vero e proprio insider al servizio di Buzzi nell’ambito di un organismo pubblico incardinato nelle strutture del ministero dell’Interno competenti in materia di protezione dei richiedenti asilo e, dunque, nel perimetro della concreta sfera di intervento di influenza propria delle sue pubbliche funzioni, contribuendo a orientare le determinazioni dei livelli nazionali e locali di governo in senso favorevole al privato – il quale ha evitato tra l’altro i vincoli e l’alea a cui sarebbe stato sottoposto in caso di ricorso a gare pubbliche per l’aggiudicazione di quei servizi – in spregio ai suoi doveri di correttezza, onestà e imparzialità”.

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