«No, in Regione Campania Vincenzo De Luca non potrà nominare alcuna giunta. Il governo ha dovuto riconoscere la forza delle legge e che la sospensione sarà immediata con la proclamazione. Ciò che del resto ha già stabilito la Corte costituzionale». L’avvocato Gianluigi Pellegrino, il legale che per conto del Movimento difesa del cittadino ha ottenuto la sentenza in Cassazione che ha escluso la competenza del Tar sull’applicazione della legge Severino, non ha dubbi. E così commenta le parole pronunciate questa mattina dal viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico. Che, alla Camera, rispondendo ad un’interpellanza presentata – fra gli altri – dal deputato di Forza Italia Paolo Russo in merito all’applicazione della Severino al neo eletto presidente della Regione Campania, ha spiegato: «È la proclamazione degli eletti, debitamente ufficializzata, che viene a concretare il presupposto per il tempestivo avvio» della sospensione. «Non vi è dubbio», ha aggiunto il numero due del Viminale, che le norme della legge varata nel 2012 dal governo Monti «siano ispirate al principio della celerità dell’azione amministrativa, ovviamente una volta che si siano avverati i presupposti per l’applicazione delle misura di rigore previste. Tra questi – ha concluso Bubbico – vi è in primo luogo la proclamazione del presidente della giunta regionale da parte dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Napoli», C’è però chi, dalle parole del viceministro, sembra intendere che, nonostante la Severino, il neoeletto governatore potrà comunque presentare la propria giunta.

Avvocato Pellegrino, è davvero così? De Luca potrà nominare una sua giunta.

«Assolutamente no. Sarebbe un atto, come ha evidenziato la Corte costituzionale, contrario a norme imperative di ordine pubblico».

E quindi?

«Bubbico ha dovuto smentire quanti confusamente in questi giorni hanno ipotizzato che un presidente incompatibile per legge possa assumere qualsivoglia atto. Peraltro, la Consulta ha anche chiarito che si tratta di norme poste a tutela del superiore interesse pubblico affinché, chi ha subito quel tipo di condanne, non entri proprio in contatto con la funzione pubblica».

E qual è l’effetto delle parole di Bubbico?
«A questo punto il governo ha messo nero su bianco ciò che del resto deriva dalla legge. La circostanza che ne consegue, cioè la paralisi per la Regione, è figlia della scelta di candidare al vertice dell’ente chi per legge non può in nessun modo esercitare la funzione. È come se avessero candidato tutti consiglieri condannati: l’effetto sarebbe stato identico».

Addirittura?
«L’avvocatura dello Stato ha già chiarito che nessun inconveniente può impedire il rispetto della legge che interdice la funzione pubblica. Ora, con la risposta del viceministro dell’Interno, si aggiunge solo che il governo si è anche solennemente impegnato a emettere con effetto immediato l’atto dichiarativo di sospensione con efficacia coincidente con quello della proclamazione di De Luca».

In questi giorni si sono lette diverse ipotesi, alcune fantasiose.
«Sì. A parte quelle formulate dai diretti interessati, spiace che un po’ di confusione sia stata fatta anche da voci di solito attente. In realtà, dove ve ne fosse bisogno, questo atto ufficiale dell’esecutivo esclude ulteriormente qualsivoglia abusivo esercizio di funzioni che, a legislazione vigente, verrebbero compiute in voluto contrasto con la normativa».

Quindi ora che succede?
«Il Prefetto di Napoli, che come ha chiarito la Corte di Cassazione si deve muovere anche per fatto notorio – non è quindi necessario che aspetti la comunicazione del Tribunale – dovrebbe aver già scritto alla presidenza del Consiglio, ricordando quanto accaduto alle Regionali del 2010».

Cioè?
«Cinque anni fa la prefettura del capoluogo campano, due giorni dopo il voto e appreso che un consigliere regionale per cui vi era la causa di sospensione aveva raccolto voti a sufficienza per essere eletto, ha scritto a Palazzo Chigi ancor prima della proclamazione in modo da permettergli di preparare il provvedimento da emettere in coincidenza con la stessa. Aggiungo un altro elemento».

Quale?
«La Corte d’appello di Napoli deve proclamare immediatamente De Luca e il governo emettere in sostanziale simultaneità il corrispettivo provvedimento che dichiara una sospensione che deriva direttamente dalla legge. Del resto, provate a immaginare cosa accadrebbe se Renzi facesse melina al fine di dare sponda ad un abusivo esercizio di funzione contro norme imperative di ordine pubblico, come le ha definite la Consulta. A quel punto, come potrebbe sfuggire all’accusa che lo si fa per interesse politico di una parte?».

Dunque, come uscirne?
«A legge vigente l’unico esito legale sono le elezioni. L’altra soluzione potrebbe essere quella di un decreto legge d’urgenza che modifichi la Severino o individui una guida vicaria per la Regione, comunque non scelta certo da De Luca».

In questo senso, il neogovernatore della Campania come deve comportarsi?
«De Luca potrà rivolgersi ad un giudice, ma la presidenza del Consiglio dovrebbe difendere con forza il proprio atto e soprattutto opporsi alla sola ipotesi che la legge possa essere disapplicata fino a quando è vigente. Nessuno, nemmeno il giudice, può sovrapporre le sue valutazioni cautelari a quelle, sempre cautelari, che ha operato il Parlamento disponendo la sospensione. Questo fino a quando le leggi sono quelle attuali. Se poi le si cambia, anche con decretazione d’urgenza, allora le cose potrebbero andare diversamente».

Twitter: @GiorgioVelardi

Articolo Precedente

Pd, la minoranza offre la tregua a Renzi: ‘Stop a superpresidi e più poteri a Senato’

next
Articolo Successivo

Uranio impoverito: condannati al risarcimento, ma i ministeri non pagano

next